Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto DECRETO 14 febbraio 2013, n. 22

Pubblicato in GU del 14 marzo il DECRETO 14 febbraio 2013, n. 22 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”.

Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2013.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, DECRETO 14 febbraio 2013, n. 22

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. (13G00061)

(GU n. 62 del 14-3-2013)

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, in particolare l’articolo 6, paragrafo 4;

Visto il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e successive modificazioni, e in particolare, l’articolo 28;

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale» e successive modificazioni e in particolare l’articolo 179, comma 5, lettera e), l’articolo 183, comma 1, lettera cc) e- l’articolo 184-ter, comma 1 e 2;

Considerato che i criteri specifici di cui al citato articolo 184-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, e successive modificazioni; recante attuazione della Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000, e successive modificazioni e integrazioni, sull’incenerimento dei rifiuti.

Considerato che in Italia esiste un mercato per la produzione e l’utilizzo di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), definiti all’articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Ritenuto necessario promuovere la produzione e l’utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS) da utilizzare, a determinate condizioni, in sostituzione di combustibili convenzionali per finalita’ ambientali e economiche con l’obiettivo di

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ADR 2013 – Decreto Ministeriale 21 gennaio 2013

Ufficiale il decreto di recepimento per il regolamento ADR 2013

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2013, il Decreto Ministeriale 21 gennaio 2013 relativo al recepimento della direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012 che adegua, per la seconda volta, al progresso scientifico e tecnologico gli allegati della direttiva 2008/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al trasporto di merci pericolose.

Quindi, i regolamenti 2013 di ADR, RID e ADN, sono legge nel nostro paese.

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Smaltimento pannelli fotovoltaici

Ecolight accreditato dal GSE
Il consorzio ha rispettato i requisiti imposti dal Gestore Servizi Energetici per il trattamento dei moduli a fine vita. «Ma nella gestione di questi rifiuti ancora troppe questioni aperte»

Pannelli fotovoltaici a fine vita: Ecolight ha ottenuto la certificazione per lo smaltimento. Il Gestore Servizi Energetici GSE, nel suo primo elenco, ha inserito il consorzio Ecolight tra i sistemi collettivi che rispondono a tutti requisiti per il corretto trattamento e recupero dei moduli a fine vita. «Una certificazione importante che riconosce il lavoro svolto dal consorzio in cinque anni di gestione di rifiuti elettronici -RAEE-, pile e accumulatori», premette Giancarlo Dezio, direttore generale di Ecolight. «Prima ancora dell’entrata in vigore dell’obbligo per i produttori di moduli fotovoltaici di assicurare un corretto smaltimento di questi una volta giunti a fine vita con l’adesione ad un sistema collettivo certificato, Ecolight ha attivato una propria filiera per la raccolta e il trattamento di questi rifiuti, garantendo elevate percentuali di recupero delle componenti». Dai moduli è infatti possibile ottenere vetro e metalli. «Alcuni modelli contengono delle sostanze inquinanti che nei processi di trattamenti vengono isolate e smaltite correttamente», aggiunge Dezio.
L’aver identificato i soggetti accreditati per lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici apre però una serie di questioni sul trattamento dei moduli a fine vita. Il mercato del fotovoltaico in Italia ha avuto un vero e proprio boom negli ultimi anni, grazie agli incentivi previsti dai

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La pericolosità dei rifiuti in ADR

Uno dei maggiori problemi nella gestione dei rifiuti è sicuramente costituito dalla diversa classificazione di pericolosità tra la normativa rifiuti, D. Lgs 152/2006 e modifiche, e quelli adottati dalla normativa sul trasporto di merci pericolosi ADR o, nel caso di trasporto intermodale, secondo altri regolamenti o codici internazionali (RID, ICAO, IMDG) che ne regolamentano il trasporto.

Tra le prime informazioni utili per la classificazione del rifiuto, possono essere quelle dedotte dalle etichette di pericolo presenti sui contenitori e dalle schede di sicurezza (SDS). Questi ultimi documenti, devono essere obbligatoriamente forniti agli utilizzatori di sostanze chimiche e devono essere mantenuti integri durante tutto il ciclo di vita del sostanza stessa compresi il loro trasporto, carico e scarico. E’ utile ricordare che il REACH (regolamento UE 1907/2006) ha predisposto una regolamentazione sulle SDS in modo tale che, tutti gli operatori e utilizzatori delle sostanze chimiche, possano… Leggi Articolo Completo

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