Stop ai rifiuti non trattati in discarica.

Un decreto impone la funzionalità piena degli impianti di trattamento. Si allontana il rischio di una multa europea. Nuovi poteri al commissario

Far sì che entro il 10 aprile non arrivino più in discarica rifiuti non trattati; incrementare la capacità di produzione di Cdr (combustibile derivato da rifiuti) e Fos (frazione organica stabilizzata) degli impianti di trattamento attivi nel Lazio; adeguare le autorizzazioni degli impianti esistenti affinché sia assicurata in via prioritaria la valorizzazione energetica di Cdr e Css (Combustibile solido da rifiuti) prodotto nel Lazio.

Queste le tre finalità principali del nuovo decreto firmato oggi dal ministro dell’Ambiente, Corrado Clini, per affrontare l’emergenza rifiuti nel Lazio e consentire di “disinnescare” il deferimento dell’Italia alla Corte Europea che vede fra le principali contestazioni l’uso della discarica di Malagrotta (Roma) per rifiuti non trattati.

Con questo intervento, inoltre, sarà possibile ridurre in maniera decisiva il conferimento in discarica: l’obiettivo è arrivare a giugno – quando scadrà la proroga di Malagrotta – in condizioni diverse e migliori. Si potrà valutare a quel punto se (e a quali condizioni) possa servire a Roma una discarica di servizio.

In particolare il decreto prevede che:

1. La produzione di Cdr (o di Css, secondo il decreto ministeriale 14 febbraio 2013 n. 22) deve essere portata a un livello minimo tra il 35% e il 40%;

La produzione di Fos deve essere portata a un livello minimo compreso tra il 30% e il 35%;
Il livello degli scarti non compostabili (compreso il vetro) non deve superare il 25%;
Il recupero dei metalli deve essere assicurato almeno nella misura del 3%.
Il provvedimento inoltre conferisce più poteri al commissario per la crisi rifiuti di Roma, il quale dovrà sbloccare le autorizzazioni e adeguare ai nuovi standard gli impianti di trattamento dei rifiuti. Il commissario dovrà anche controllare la destinazione dei combustibili Cdr e Css prodotti dagli impianti. Se gli impianti del Lazio non sapranno dove destinare i materiali selezionati per il riciclo o per il riutilizzo energetico, il commissario disporrà che provveda l’Ama, anche facendo ricorso a impianti di altre regioni. Viene in altre parole formalizzato quel ruolo di coordinamento affidato all’Ama durante la riunione di mercoledì 20 marzo.

Fonte; http://www.minambiente.it
Testo completo del decreto;

Visto    il decreto del ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare in data 3 gennaio 2013 in materia di gestione dei rifiuti urbani nel territorio nella Provincia di Roma, ai sensi dell’articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Visto    il decreto del ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare in data 14 febbraio 2013 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”;

Considerata    la procedura di infrazione del 17 giugno 2011 n. 2011/4021, avviata dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia ed il successivo deferimento alla Corte di Giustizia Europea in data 21 marzo 2013 per non conformità alla direttiva europea 1999/31/CE;

Ritenuto     di dover integrare il citato decreto ministeriale del 3 gennaio 2013, specificando ulteriormente i poteri del Commissario di cui all’art. 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di superare la procedura di infrazione sopra richiamata;

Considerato    altresì che, nel corso della riunione del 20 marzo 2013, le aziende ed operatori del settore hanno fornito assicurazioni in ordine alla generale possibilità delle imprese esistenti in ambito regionale di aumentare il livello di efficienza degli impianti esistenti nei limiti della capacità residua accertata, nonché di AMA SpA ad assumere un ruolo di coordinamento, controllo ed intervento diretto in merito al recupero ed effettivo smaltimento del CDR, FOS e CSS negli impianti di produzione energetica e negli impianti industriali autorizzati presenti nella Regione Lazio e, in caso di insufficienza, nel territorio nazionale;

DECRETA

Art. 1

1. Entro il 29 marzo 2013, il Commissario adegua anche d’ufficio, se necessario, l’autorizzazione rilasciata agli impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) individuati dal decreto ministeriale del 3 gennaio 2013 richiamato in premessa, affinché gli stessi:
a) operino, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, al massimo della loro capacità accertata;
b) assicurino le prestazioni di cui all’allegato 1, per massimizzare la produzione di:
CDR, ovvero di CSS di cui al decreto ministeriale richiamato in premessa,
di FOS,
di scarti non compostabili (compreso vetro),
metalli ferrosi e non ferrosi.
2. Fermi restando i doveri del Commissario di tempestiva informazione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 3 gennaio 2013, il Commissario è altresì tenuto a comunicare al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la destinazione di CDR/CSS e FOS prodotti acquisendo la relativa informazione certificata presso le imprese titolari degli impianti, che sono tenute a fornirla entro due giorni dalla richiesta.
3. Nel caso in cui le imprese di cui sopra ritengano di non gestire il successivo trattamento di CDR/CSS e FOS prodotti da rifiuti conferiti da AMA, il Commissario dispone che AMA provveda al loro ritiro ed alla successiva utilizzazione presso gli impianti disponibili in Italia individuati con procedura urgente di evidenza pubblica dallo stesso Commissario.
4. Entro il 29 marzo 2013, il Commissario adegua anche d’ufficio, se necessario, l’autorizzazione rilasciata agli impianti di recupero energetico di CDR operanti nella Regione Lazio, affinché sia assicurata prioritariamente la valorizzazione energetica di CDR/CSS prodotto nel Lazio. Entro la stessa data il Commissario individua, con idonea procedura urgente, gli impianti industriali operanti nel Lazio autorizzati all’uso di combustibile non tradizionale, incluso il CSS. Con successivo provvedimento, e comunque entro il 30 aprile 2013, il Commissario dispone che AMA destini a tali impianti una parte del CSS derivante dal trattamento dei rifiuti urbani conferiti da AMA ai TMB di cui al precedente punto.

Art. 2

1. Il Commissario dispone che, entro il 10 aprile 2013, la società COLARI, titolare dell’impianto di tritovagliatura autorizzato dalla Provincia di Roma in data 7 marzo 2013:
a)assicuri il funzionamento dell’impianto,
b)notifichi ad AMA gli impianti cui sono destinati il “sopravaglio frazione secca” per la produzione di CDR/CSS, il “sottovaglio frazione umida biodegradabile” per la successiva stabilizzazione nei termini previsti e gli usi consentiti, e la frazione metallica, derivanti dalle lavorazioni del tritovagliatore.

Art. 3

1. Il presente decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra immediatamente in vigore.

Corrado Clini

ALLEGATO 1

PRESTAZIONI DEGLI IMPIANTI TMB INDIVIDUATI DAL
DM DEL 3 GENNAIO 201

1. La produzione di CDR, ovvero di CSS in attuazione del Decreto Ministeriale 14 febbraio 2013 n. 22, deve essere portata ad un livello minimo compreso tra il 35% e il 40%;
2. La produzione di FOS deve essere portata ad un  livello minimo compreso tra il 30% e il 35%;
3. Il livello degli scarti non compostabili (compreso vetro) deve essere contenuto entro il 25%;
4. il recupero dei metalli ferrosi e non ferrosi deve essere assicurato almeno nella misura del 3%.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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