H 14 e TESTO COORDIATO DEL DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2012 , n. 2

Testo del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 20 del 25 gennaio 2012), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 28 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.». (12A03488) GU n. 71 del 24-3-2012
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )).
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del

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RIFIUTI PERICOLOSI IN ADR, LA CARATTERISTICA DI PERICOLO H14

Dal 25 Marzo 2012, i rifiuti pericolosi che presentano la caratteristica di pericolo H14, dovranno obbligatoriamente seguire le procedure imposta dall’ADR (Accordo sul trasporto di merci pericolose).

Innanzitutto vediamo cosa dice a riguardo dei rifiuti pericolosi il Testo Unico Ambientale. L’art. 183 comma 1, lett b):

Un rifiuto deve essere considerato pericoloso quando presenti una o più delle caratteristiche di pericolosità indicante nell’Allegato I alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, il quale individua le classi di pericolosità H1 esplosivo a H14 ecotossico.
L’introduzione del D.Lgs. 205/2010, ed in particolare l’articolo 39 comma 5 ha sostituito gli allegati D e I della parte IV del D.Lgs. 152/2006, e di conseguenza , a far data dal 25 Dicembre 2010, ossia dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010, è divenuta obbligatoria la valutazione della ecotossicità nella classificazione dei rifiuti.

Gli operatori del settore ben sanno che molto spesso in via del tutto precauzionale, si attribuiva ai rifiuti pericolosi anche la caratteristica di pericolo H14, e quindi si

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Entrata in vigore del nuovo Regolamento per le terre e rocce da scavo

Domani 6 Ottobre 2012 entra in vigore il nuovo Regolamento per le terre e rocce da scavo D.M. 161 del 10 Agosto 2012.

Il Regolamento con molta probabilità sarà soggetto nei mesi futuri a nuove revisioni e modifiche che potrebbero aggiungere delle eccezioni e semplificazioni al momento non previste.

Nel frattempo cogliamo l’occasione per ricordare che il regolamento introduce la possibilità di considerare, a determinate condizioni, le terre e rocce da scavo come sottoprodotti e quindi riutilizzabili anziché dei rifiuti.

Le condizioni necessarie affinché ciò sia possibile:

il materiale da scavo deve essere generato durante la realizzazione dell’opera;
il materiale da scavo deve essere riusato nell’esecuzione della stessa o di un’altra opera;
il materiale da scavo deve essere idoneo ad essere utilizzato direttamente;
il materiale da scavo deve soddisfare i requisiti di qualità ambientale.

Al rispetto delle quattro condizioni indicate sarà necessario

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Linee guida nazionali per la valutazione dell’esposizione al RADON della popolazione.

Il radon è un gas radioattivo classificato, insieme ai suoi prodotti di decadimento, come agente cancerogeno di gruppo 1 (massima evidenza di cancerogenicità) dall’Agenzia Internazionale per la 23° Ricerca sul Cancro (OMS).

L’esposizione al radon è considerata la seconda causa per cancro polmonare dopo il fumo di sigaretta.

Si stima che l’esposizione domestica al radon sia responsabile in Italia del 5 – 20% dei tumori polmonari, molti dei quali tra i fumatori a causa di un probabile effetto sinergico tra radon e fumo.

Le principali sorgenti di provenienza del radon indoor sono il suolo sottostante l’edificio ed i materiali da costruzione.

In Italia, l’esposizione della popolazione è stata valutata tramite un’indagine nazionale  promossa e coordinata dall’ Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dall’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (ANPA) e realizzata negli anni 1989 – 1996 in collaborazione con le Regioni su un campione di oltre 5000 abitazioni. L’indagine ha permesso di stimare la distribuzione della concentrazione di radon nelle abitazioni: il valore medio è risultato di 70 – 75 Bq/m^3 , a cui corrisponde, secondo una stima preliminare, un rischio individuale sull’intera

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