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IL CONSULENTE ADR…un po’ di chiarezza!

PREMESSA

Le domande che molto spesso gli imprenditori ci rivolgono nel corso della nostra attività professionale di consulenti sono le seguenti: ”è così importante avere il consulente ADR?”, “lo si deve nominare sempre?”, “quali le eventuali sanzioni a carico dell’impresa?” “quanto mi costa?” E dopo aver spiegato (o provato a spiegare) il ruolo di questa figura e gli obblighi di legge, i ventagli di successive risposte spaziano da “…ci pensa il trasportatore col quale ho acceso un contratto…” oppure “ … non ne ho bisogno perché spedisco ogni tanto…” e anche “…no, i miei prodotti non sono pericolosi: c’è il simbolo della fiamma ma non sono pericolosi….”.

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Disposizioni speciali applicabili alle unità di trasporto merci (UN 3359) sotto fumigazione

Le unità di trasporto merci sotto fumigazione (N° ONU 3359) che non contengono altre merci pericolose non sono soggette ad altre disposizioni dell’ADR se non a quelle di questa sezione.

Quando un’unità di trasporto merci sotto fumigazione è carica di merci pericolose oltre all’agente fumigante, si applicano tutte le disposizioni dell’ADR pertinenti a queste merci (inclusa la placcatura, la marcatura e la documentazione) oltre alle disposizioni della sezione 5.5.2.1 ADR.

Soltanto le unità di trasporto merci che possono essere chiuse in maniera tale da ridurre al minimo la fuoriuscita del gas devono essere utilizzate per il trasporto di merci sotto fumigazione.

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L’Italia firma nuovi accordi multilaterali ADR

L’Italia, in data 22 maggio 2017, firma due nuovi Accordi Multilaterali (M300 e M303).
Ne da notizia direttamente il sito UNECE.

M300
L’accordo M300 permette, in deroga a quanto previsto al punto h) del paragrafo 5.4.1.1.1 dell’ADR, di poter trasportare alcune merci pericolose (quali fuochi pirotecnici, gas compressi, refrigerati e liquefatti, diesel, ecc.) sostituendo sul documento di trasporto il nome e l’indirizzo del destinatario con la dizione “CONSEGNA DI VENDITA” nel caso in cui vi siano più destinatari non tutti identificabili al momento dell’inizio del trasporto.
L’accordo è valido fino al 12 maggio 2021.
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/multi/agree.wpf/M300r1e.pdf

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il trasporto multimodale di merci pericolose

Modello per il trasporto multimodale di merci pericolose

E’ importante notare che le disposizioni del Codice IMDG in genere prevalgono su quelle ADR. Infatti alla sezione 1.1.4.2.1 dell’ADR si legge che i colli per i quali è previsto un percorso strada-mare possono essere etichettati, marcati e placcati soltanto secondo l’IMDG.

ADR 5.4.2 – Certificato di carico di un container o di un veicolo

Se il trasporto di merci pericolose in precede un percorso marittimo, deve essere fornito un certificato di carico del container conforme alla sezione 5.4.2 del Codice IMDG con il documento di trasporto. Un unico documento può soddisfare le funzioni del documento di trasporto prescritto al 5.4.1 e del certificato di carico del container o del veicolo di cui sopra; in caso contrario, questi documenti devono essere uniti gli uni agli altri. Se un unico documento deve soddisfare il ruolo di questi documenti, è sufficiente, per fare questo, inserire nel documento di trasporto una dichiarazione indicante che il carico del container o del veicolo è stato effettuato conformemente ai regolamenti modali applicabili, con l’identificazione della persona responsabile del certificato di carico del container o del veicolo.

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