L’Albo nazionale dei gestori ambientali è l’organo che rilascia le autorizzazioni per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.
La sua disciplina viene rinnovata dall’articolo 25 del Dlgs 205/2010.
Il nuovo articolo 212 del D.lgs 205/2010 non prevede più l’iscrizione di chi gestisce il recupero e il trasporto in conto proprio di rifiuti in regime agevolato.
Le iscrizioni in tali categorie quindi non potranno più essere accettate, restando salve fino alla scadenza naturale quelle già in essere e le rispettive variazioni già effetttuate variazioni.
Le nuove domande di iscrizione e i rinnovi verranno quindi presentati solamente per le categorie 4 rifiuti non pericolosi e 5 rifiuti pericolosi.
Non saranno comunque presentate le garanzie fideiussorie a a favore dello stato per quelle imprese che effettuando il trasporto in conto proprio, necessariamente dovranno variare la loro iscrizione nelle rispettive nuove categorie.
Imprese che utilizzano amianto invio della relazione annuale relativa ad agenti nocivi e sostanze pericolose
Entro il 28 febbraio 2011 le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi (anche indirettamente) o che svolgono attivita’ di smaltimento o di bonifica devono inviare la relazione annuale alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle Asl competenti per territorio.
L’art. 9, comma 1 e 3, della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modifiche dlgs 3 agosto 2009 n. 106 prevede per le imprese che utilizzano l’amianto nei processi produttivi o svolgomo attività di smaltimento o di bonifica di amianto, l’obbligo di redigere una relazione che riassuma l’attività svolta portando quindi a conoscenza le regioni e le unità sanitarie;
Modulistica per l’iscrizione all’Albo cat. 8 intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione.
Prot. n. 02/CN/ALBO
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Deliberazione 19 gennaio 2011
Modulistica per l’iscrizione all’Albo degli intermediari e dei commercianti di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (categoria 8).
IL COMITATO NAZIONALE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e della
Applicazione disposizioni decreto legislativo 3 dicembre 2010 n.205.
Il comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha recentemente emanato una circolare “Prot. n°240 del 9 Febbraio 2011”, la quale dispone le applicazioni al decreto legislativo n°205 del 3 Dicembre 2010.
Iscrizioni in essere:
- Le imprese e gli enti iscritti all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerati dall’obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi;
- L’iscrizione all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie;
- Le imprese iscritte nelle categorie 4 e 5 possono richiedere la cancellazione dalla categoria 4 e la revoca dell’accettazione della relativa garanzia finanziaria prestata;
Iscrizioni nelle categorie 2 e 3:
- Non viene più prevista la specifica procedura d’iscrizione per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti avviati alle operazioni di recupero;
Prot. n. 240/ALBO/PRES
OGGETTO: Applicazione disposizioni decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205.
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 205/10, sono pervenute richieste di chiarimento in ordine al nuovo regime d’iscrizione all’Albo.
Con riferimento all’applicazione delle nuove disposizioni, il Comitato Nazionale ha ritenuto di diramare le seguenti direttive.
A. Iscrizioni in essere
I commi 7 e 10 dell’articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituiti dall’articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, prevedono che: