Imprese che utilizzano amianto invio della relazione annuale relativa ad agenti nocivi e sostanze pericolose

Entro il 28 febbraio 2011 le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi (anche indirettamente) o che svolgono attivita’ di smaltimento o di bonifica devono inviare la relazione annuale alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle Asl competenti per territorio.

L’art. 9, comma 1 e 3, della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modifiche  dlgs 3 agosto 2009 n. 106 prevede per le imprese che utilizzano l’amianto nei processi produttivi o svolgomo attività di smaltimento o di bonifica di amianto, l’obbligo di redigere una relazione che riassuma l’attività svolta portando quindi a conoscenza le regioni e le unità sanitarie;

  • i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto di attività di smaltimento o bonifica.
  • le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all’amianto alle quali sono stati esposti.
  • le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto.
  • le misure adottate ai fini della tutela della salute dei lavoratori e dell’ambiente.

Le imprese debbono rispondere ad ogni quesito posto, per consentire un puntuale controllo sugli elementi informativi comunicati.
Il modello composto in quattro parti, lettera accompagnatoria la relazione, scheda informativa, scheda cantiere per matrice friabile ed elenco degli addetti impegnati negli interventi.
Le imprese interessate inviano le relazioni entro il 28 febbraio di ogni anno.
A carico dei trasgressori che non presentano la relazione annuale è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2582,28 ad euro 5164,57.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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