Applicazione disposizioni decreto legislativo 3 dicembre 2010 n.205.

Il comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha recentemente emanato una circolare “Prot. n°240 del 9 Febbraio 2011”, la quale dispone le applicazioni al decreto legislativo n°205 del 3 Dicembre 2010.

Iscrizioni in essere:

  • Le imprese e gli enti iscritti all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerati dall’obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi;
  • L’iscrizione all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie;
  • Le imprese iscritte nelle categorie 4 e 5 possono richiedere la cancellazione dalla categoria 4 e la revoca dell’accettazione della relativa garanzia finanziaria prestata;

Iscrizioni nelle categorie 2 e 3:

  • Non viene più prevista la specifica procedura d’iscrizione per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti avviati alle operazioni di recupero;

Prot. n. 240/ALBO/PRES
OGGETTO: Applicazione disposizioni decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205.
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 205/10, sono pervenute richieste di chiarimento in ordine al nuovo regime d’iscrizione all’Albo.
Con riferimento all’applicazione delle nuove disposizioni, il Comitato Nazionale ha ritenuto di diramare le seguenti direttive.
A. Iscrizioni in essere
I commi 7 e 10 dell’articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituiti dall’articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, prevedono che:
a) Le imprese e gli enti iscritti all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerati dall’obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che la quantità complessiva dei rifiuti che si intendono trasportare non comporti variazione della classe per la quale sono
iscritti.
b) L’iscrizione all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato. Non è, invece, più richiesta la garanzia finanziaria per l’iscrizione nella categoria 4 e per l’iscrizione nella categoria 1, qualora l’attività non riguardi la raccolta e il traspor to di
rifiuti urbani pericolosi. In base alle suddette disposizioni legislative il Comitato Nazionale ha ritenuto che, in
relazione alle differenti categorie d’iscrizione, siano possibili, per le imprese iscritte, le seguenti opzioni:
1. Le imprese iscritte nelle categorie 4 e 5 possono richiedere la cancellazione dalla categoria 4 e la revoca dell’accettazione della relativa garanzia finanziaria prestata, nonché il passaggio nella categoria 5 delle tipologie di rifiuti non pericolosi e dei relativi veicoli. Qualora le quantità di rifiuti complessivamente considerate dovessero
superare quelle previste dalla classe di iscrizione nella categoria 5, è necessario richiedere il passaggio alla classe superiore, con il conseguente obbligo di adeguamento dei requisiti e della garanzia finanziaria.
2. Le imprese iscritte nella categoria 4 possono:
a) continuare a rimanere iscritte fino alla scadenza dell’iscrizione, come previsto dalla disposizione transitoria contenuta al comma 5 dell’articolo 212 del D.Lgs. 152/06.
b) richiedere la revoca dell’accettazione della garanzia finanziaria prestata rimanendo iscritte nella categoria 4.
3. Le imprese iscritte nella categoria 1, possono:
a) continuare a rimanere iscritte fino alla scadenza dell’iscrizione;
b) qualora non risultino iscritte per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani
pericolosi, richiedere la revoca dell’accettazione della garanzia finanziaria prestata;
c) qualora risultino iscritte per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani pericolosi richiedere la revoca dell’accettazione della garanzia finanziaria prestata e prestare contestualmente una nuova garanzia ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.M. 8 ottobre 1996, come modificato con D.M. 23 aprile 1999, sulla base delle quantità annue di rifiuti urbani pericolosi che si intendono gestire e che l’impresa dovrà dichiarare.
B. Nuove iscrizioni e rinnovo delle iscrizioni nella categoria 1
L’iscrizione, o il rinnovo dell’iscrizione, nella categoria 1 è subordinata alla prestazione di garanzia finanziaria solo se l’impresa intende gestire rifiuti urbani pericolosi.
Come nel caso delle imprese iscritte, per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani pericolosi si applica la disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, del D.M. 8 ottobre 1996, come modificato con D.M. 23 aprile 1999, sulla base delle quantità
annue di rifiuti urbani pericolosi che si int endono gestire e che l’impresa dovrà dichiarare con la domanda d’iscrizione.
C. Iscrizioni nelle categorie 2 e 3
L’articolo 212 del D.Lgs. 152/06, come modificato dall’articolo 25 del D.Lgs. 205/10, non prevede più la specifica procedura d’iscrizione per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti avviati alle operazioni di recupero svolte ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 152/06. Come è noto, tale procedura è stata inquadrata nelle categorie 2 e 3 dal D.M. 406/98.
Inoltre, il comma 15 dello stesso articolo 212 prevede che, fino all’emanazione del nuovo regolamento dell’Albo, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del D.M. 406/98.
Considerato che le disposizioni relative all’istituzione delle categorie 2 e 3 e alla relativa procedura d’iscrizione di cui agli articoli 8, 9 e 13, del D.M. 406/98, non sono compatibili con le nuove previsioni legislative, il Comitato nazionale ha ritenuto che, fatte salve le iscrizioni in essere e le eventuali successive variazioni, non sia più possibile presentare domanda d’iscrizione o di rinnovo dell’iscrizione per tali categorie.
Pertanto, in sede di domanda o di rinnovo dell’iscrizione, le imprese o gli enti dovranno iscriversi nella categoria 4 o 5 per i rifiuti speciali individuati, rispettivamente, dal D.M. 5 febbraio 1998 e dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161.
Sempre in sede di domanda o di rinnovo dell’iscrizione, le imprese o gli enti dovranno iscriversi nella categoria 1 per il trasporto dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e individuati con i codici del capitolo 20 01 e del capitolo 15 dal D.M. 5 febbraio 1998.
Si rammenta in proposito che la delibera n. 1 del 30 gennaio 2003 prevede che, per l’iscrizione nella categoria 1 limitata allo svolgimento dello specifico servizio di raccolta differenziata, le imprese o gli enti interessati debbono disporre solo delle dotazioni di mezzi e di personale individuate dall’allegato “B” alla delibera medesima. Si precisa, altresì, che tale iscrizione, relativa a rifiuti non pericolosi, non è subordinata alla prestazione di garanzia finanziaria.
Si fa presente che la modulistica relativa ai suddetti casi è disponibile presso le Sezioni regionali e sul sito web www.albogestoririfiuti.it

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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