Il comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha recentemente emanato una circolare “Prot. n°240 del 9 Febbraio 2011”, la quale dispone le applicazioni al decreto legislativo n°205 del 3 Dicembre 2010.
Iscrizioni in essere:
- Le imprese e gli enti iscritti all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerati dall’obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi;
- L’iscrizione all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie;
- Le imprese iscritte nelle categorie 4 e 5 possono richiedere la cancellazione dalla categoria 4 e la revoca dell’accettazione della relativa garanzia finanziaria prestata;
Iscrizioni nelle categorie 2 e 3:
- Non viene più prevista la specifica procedura d’iscrizione per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti avviati alle operazioni di recupero;
Prot. n. 240/ALBO/PRES
OGGETTO: Applicazione disposizioni decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205.
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 205/10, sono pervenute richieste di chiarimento in ordine al nuovo regime d’iscrizione all’Albo.
Con riferimento all’applicazione delle nuove disposizioni, il Comitato Nazionale ha ritenuto di diramare le seguenti direttive.
A. Iscrizioni in essere
I commi 7 e 10 dell’articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituiti dall’articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, prevedono che:


