Il D. Lgs. 205/2010 entrato in vigore il 25 dicembre 2010 ha apportato importanti modifiche alla parte quarta del codice dell’ambiente D.Lgs.152/2006 coordinandola con il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI del quale è stato definito anche il regime sanzionatorio e la cui operatività era prevista a partire dal 1° gennaio 2011, prorogata di fatto al 31 Maggio 2011.
La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.
Alcune delle novità:
Inserimento dei “Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti” (art.179) secondo la seguente gerarchia:
- prevenzione
- preparazione per il riutilizzo
- riciclaggio
- recupero di altro tipo
- smaltimento
introduzione della responsabilità estesa del produttore (art178 bis)
nuove “definizioni” (art.183):
- “commerciante”: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- “intermediario”: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- preparazione per il riutilizzo
- riutilizzo
- trattamento
- recupero
- riciclaggio
Nuova definizione di sottoprodotto, rubricato come “Sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto” (art.184 bis);
Possibilità di riutilizzare terre e rocce da scavo considerando tale materia, in assenza di contaminazioni, come sottoprodotto.
In attesa del prossimo “milleproroghe”, (di prossima pubblicazione), per i soggetti obbligati al SISTRI, al termine della fase transitoria dove è consentita la convivenza dei due sistemi cartaceo e informatico, scatterà l’obbligo di rispettare la specifica disciplina, per evitare le sanzioni.
Le novità dell’Albo Gestori Ambientali tante novità (art.212):
- iscrizione all’Albo anche di ENTI che gestiscono rifiuti e non solo di imprese;
- Iscrizione di imprese ed operatori logistici nell’ambito del trasporto intermodale di rifiuti
- Iscrizione dei commercianti e degli intermediari di rifiuti
- Introduzione di forme di semplificazioni per le iscrizioni all’Albo:
- esonero dall’obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi da parte di imprese autorizzate al trasporto di rifiuti pericolosi;
- esonero dalla prestazione della garanzia finanziaria da parte delle imprese che effettuano il trasporto dei rifiuti non pericolosi;
- Aggiornamento delle iscrizioni delle imprese che effettuano il trasportatore dei propri rifiuti (produttori iniziali) iscritti prima del 14 aprile 2008
- Iscrizione di imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti;
- Sospensione d’ufficio dall’Albo entro il 25 febbraio 2011 degli autoveicoli autorizzati al trasporto di rifiuti ma non iscritti al Sistri o dove non è stata installata la black box
- Cancellazione di tali veicoli con effetto immediato dopo 3 mesi dalla sospensione senza adeguamento.
Non appena disponibili le indicazioni del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, le renderemo disponibili sul portale.