Decreto lgs 205/2010: disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

Il D. Lgs. 205/2010  entrato in vigore il 25 dicembre 2010 ha apportato importanti modifiche alla parte quarta del codice dell’ambiente D.Lgs.152/2006 coordinandola con il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI del quale è stato definito anche il regime sanzionatorio e la cui operatività era prevista a partire dal 1° gennaio 2011, prorogata di fatto al 31 Maggio 2011.

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.

Alcune delle novità:

Inserimento dei “Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti” (art.179) secondo la seguente gerarchia:

  • prevenzione
  • preparazione per il riutilizzo
  • riciclaggio
  • recupero di altro tipo
  • smaltimento

introduzione della responsabilità estesa del produttore  (art178 bis)
nuove “definizioni” (art.183):

  • “commerciante”: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
  • “intermediario”: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
  • preparazione per il riutilizzo
  • riutilizzo
  • trattamento
  • recupero
  • riciclaggio

Nuova definizione di sottoprodotto, rubricato come “Sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto” (art.184 bis);
Possibilità di riutilizzare terre e rocce da scavo considerando tale materia, in assenza di contaminazioni, come sottoprodotto.

In attesa del prossimo “milleproroghe”, (di prossima pubblicazione), per i soggetti obbligati al SISTRI, al termine della fase transitoria dove è consentita la convivenza dei due sistemi cartaceo e informatico,  scatterà l’obbligo di rispettare la specifica disciplina, per evitare le sanzioni.

Le novità dell’Albo Gestori Ambientali tante novità (art.212):

  • iscrizione all’Albo anche di ENTI che gestiscono rifiuti e non solo di imprese;
  • Iscrizione di imprese ed operatori logistici nell’ambito del trasporto intermodale di rifiuti
  • Iscrizione dei commercianti e degli intermediari di rifiuti
  • Introduzione di forme di semplificazioni per le iscrizioni all’Albo:
  • esonero dall’obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi da parte di imprese autorizzate al trasporto di rifiuti pericolosi;
  • esonero dalla prestazione della garanzia finanziaria da parte delle imprese che effettuano il trasporto dei rifiuti non pericolosi;
  • Aggiornamento delle iscrizioni delle imprese che effettuano il trasportatore dei propri rifiuti (produttori iniziali) iscritti prima del 14 aprile 2008
  • Iscrizione di imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti;
  • Sospensione d’ufficio dall’Albo entro il 25 febbraio 2011 degli autoveicoli autorizzati al trasporto di rifiuti ma non iscritti al Sistri o dove non è stata installata la black box
  • Cancellazione di tali veicoli con effetto immediato dopo 3 mesi dalla sospensione senza adeguamento.

Non appena disponibili le indicazioni del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, le renderemo disponibili sul portale.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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