Obbligo del registro di carico e scarico per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi.

Con il D.lgs. 205/2010 è stato introdotto un nuovo obbligo per i trasportatori ex art. 212 comma 8 che su base volontaria non hanno aderito al Sistri.
In base al nuovo art. 190 comma 1,  sono tenuti alla registrazione delle quantità prodotte:

  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui  all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti;
  • gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti  speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8;

Si ritiene quindi che

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Modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152

Negli anni appena trascorsi, vengono definite una serie di disposizioni che  vengono a modificare o integrare la parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

Il D.Lgs. 4/2008,  ha introdotto delle novità in materia di individuazione delle superfici aziendali non suscettibili di generare rifiuti assimilabili agli urbani e pertanto non assoggettate alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevedendo che siano i Comuni a determinare entro il mese di agosto 2009, una nuova tariffa per i rifiuti prodotti dagli uffici o dalle mense.

Per semplificare gli adempimenti amministrativi prevista per i rifiuti destinati al recupero è stato recentemente approvato il D.M. 22 ottobre 2008, relativo alle

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RAEE ritiro 1 contro 1 nei punti vendita Nascono gli EcoPoint Ecolamp-FME

Ecolamp, il Consorzio per il trattamento e il riciclo delle lampadine a basso consumo esauste, e FME, Federazione Nazionale Grossisti e Distributori di Materiale Elettrico, presenteranno domani a Ecomondo (RiminiFiera, Padiglione B1, ore 10.00) la convenzione attraverso la quale i due enti si impegnano a informare e sensibilizzare i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche degli obblighi di legge e delle modalità di raccolta dei RAEE, e a creare un’adeguata attenzione presso

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Deliberazione 15 dicembre 2010 Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8 intermediazione e commercio dei rifiuti.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Deliberazione 15 dicembre 2010
Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti.
IL COMITATO NAZIONALE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che  individua tra le imprese tenute ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, gli intermediari e i commercianti di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dell’ambiente di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Albo, e, in particolare, l’articolo 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato Nazionale dell’Albo la
determinazione dei criteri per

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