D.Lgs 152/06 Testo Unico Ambientale art 194 Spedizioni transfrontaliere.

1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia,
dagli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 e dal decreto di cui al
comma 4.

2. Sono fatti salvi, ai sensi degli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 gli accordi in vigore tra
lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di
rifiuti urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino
non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 42 del

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Trasporto Transfrontaliero ed Intermediazione di Riifuti delibere del 15 e del 22 dicembre 2010

Con le due delibere del 15 e del 22 dicembre 2010 il Comitato nazionale dell’albo gestori ambientali ha adottato
i criteri per l’iscrizione sia dei commercianti e degli intermediari di rifiuti senza  detenzione alla categoria 8
del Dm 406/98, sia delle imprese che esercitano il solo trasporto transfrontaliero  dei rifiuti in Italia.
Questa la prima importante attuazione della  nuova disciplina sui rifiuti introdotta dal Dlgs 205/2010, che modifica profondamente la parte IV del Dlgs 152/2006  (Codice ambientale). Sul punto, il riferimento è il riformulato articolo 194 che impone

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DECRETO 22 dicembre 2010 restano cinque mesi per abituarsi al sistema informatico

Restano cinque mesi per abituarsi al sistema informatico, nei quali si potrà continuare ad usare i vecchi registri:
le imprese che sono già in possesso degli strumenti necessari possono iniziare ad utilizzare il nuovo sistema Sistri.

Per quanto riguarda il miniMud, il termine di presentazione che riepiloga le caratteristiche dei rifiuti gestiti
(quantità, tipologia, ecc…) viene prorogato, visto che

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