ALLEGATO B Operazioni di smaltimento DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n.205

Operazioni di smaltimento

D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica).
D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio  biodegradazione  di
rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).
D3  Iniezioni  in  profondita’  (ad  esempio  iniezioni  dei  rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali).
D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di  fanghi  in pozzi, stagni o lagune, ecc.).
D5  Messa   in   discarica   specialmente   allestita   (ad   esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati,  ricoperti  o  isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente).
D6  Scarico  dei  rifiuti   solidi   nell’ambiente   idrico   eccetto l’immersione.
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.
D8  Trattamento  biologico  non  specificato  altrove  nel   presente allegato, che dia  origine  a  composti  o  a  miscugli  che  vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei  punti  da  D1  a
D12.
D9 Trattamento fisico-chimico non specificato  altrove  nel  presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli  eliminati  secondo uno dei procedimenti elencati nei punti  da  D1  a  D12  (ad  esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
D10 Incenerimento a terra.
D11 Incenerimento in mare.
D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione  di  contenitori  in una miniera).
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni  di  cui ai punti da D1 a D12.
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una  delle  operazioni  di cui ai punti da D1 a D13.
D15 Deposito preliminare prima di uno  delle  operazioni  di  cui  ai punti da D1 a  D14  (escluso  il  deposito  temporaneo,  prima  della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

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Decreto Ministeriale 22 dicembre 2010 cosa è cambiato rispetto il D.m. 28 settembre 2010

Il Decreto Ministeriale 22 dicembre 2010 “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”, pubblicato in gazzetta ufficiale n.302 del 28/12/2010, ha apportato modifiche al precedente Decreto Ministeriale 28 settembre 2010 che faceva entrare in vigore il Sistri al 01 gennaio 2011.
Cosa cambia in sintesi:

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Articolo 39 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le sanzioni  del  presente  decreto  relative  al  sistema  di
controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di  cui  all’art.
188-bis, comma 2,  lett.  a),  si  applicano  a  partire  dal  giorno
successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2,
del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del  territorio
e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni.

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