Trasporto Transfrontaliero ed Intermediazione di Riifuti delibere del 15 e del 22 dicembre 2010

Con le due delibere del 15 e del 22 dicembre 2010 il Comitato nazionale dell’albo gestori ambientali ha adottato
i criteri per l’iscrizione sia dei commercianti e degli intermediari di rifiuti senza  detenzione alla categoria 8
del Dm 406/98, sia delle imprese che esercitano il solo trasporto transfrontaliero  dei rifiuti in Italia.
Questa la prima importante attuazione della  nuova disciplina sui rifiuti introdotta dal Dlgs 205/2010, che modifica profondamente la parte IV del Dlgs 152/2006  (Codice ambientale). Sul punto, il riferimento è il riformulato articolo 194 che impone l’obbligo di iscrizione  all’albo (e quindi al Sistri) per il trasporto transfrontaliero.
Commercianti e intermediari sono sono invece ripresi nella delibera del 15 dicembre 2010.

Il provvedimento abroga la  delibera n. 3 del 4 aprile 2000. Affinché sia operativa, però, è necessario aspettare il decreto  interministeriale, che stabilirà l’entità delle garanzie finanziarie stabilite dall’art. 4 della stessa Delibera.
L’efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e
gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui
all’articolo 212, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. l’art. 212 comma 10 DL 152/2006 nuova versione:
10. L’iscrizione all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l’attività di
intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, è subordinata alla prestazione di idonee
garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti
del Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del
regolamento (Ce) n. 1221 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, (Emas), e del quaranta per cento nel
caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data
di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalità e gli importi previsti dal Decreto del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio dell’8 ottobre 1996, come modificato dal Decreto del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 23 aprile 1999
Commercianti e intermediari avranno 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto per presentare la domanda.
Per dimostrare lo svolgimento concreto dell’attività le imprese dovranno attestare (utilizzando il modello «F» allegato alla
delibera) di aver fornito al Sistri le informazioni richieste o di aver tenuto i registri di carico/scarico.
Secondo la nuova delibera le imprese che intendono svolgere attività di commercio e intermediazione dei rifiuti
senza detenzione devono possedere dotazioni minime di personale, la capacità finanziaria e gli importi sono
indicati all’allegato B della Delibera 15/12/2010 e verrà dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che
comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa, quali il volume di affari, la capacità
contributiva ai fini dell’I.V.A., patrimonio, bilanci e certificazioni sull’attività svolta.
Il responsabile tecnico deve
essere in possesso di specifica qualifica, di esperienza nel settore o deve sostenere una
qualificazione professionale attraverso specifici corsi.
Con la delibera 22 dicembre 2010, invece, l’Albo ha emanato le prime disposizioni applicative per l’iscrizione
del solo trasporto transfrontaliero in Italia, previsto dall’articolo 17 del nuovo Dlgs 205/2010 che,
obbliga alla iscrizione all’Albo anche le imprese che effettuano tale trasporto.
Le imprese non sono soggette a garanzia finanziaria e la delibera è efficace dal 25 dicembre 2010. Le imprese
devono presentare domanda d’iscrizione alla sezione regionale dell’Albo usando il modello allegato sub A alla
delibera e attestare in italiano alcuni requisiti.
L’iscrizione è effettuata in base alle dichiarazioni rese
all’Albo che rilascia contestuale ricevuta. La ricevuta consente di operare,
salvo la verifica successiva dei requisiti da parte dell’Albo che, dopo, notificherà il provvedimento formale
di iscrizione o cancellazione. Le imprese estere senza sede secondaria in Italia, per presentare la domanda
possono scegliere liberamente tra le 21 sezioni dell’Albo, altrimenti se hanno una sede, vale la sezione
competente per territorio.

Le due delibere sono state pubblicate sulla GU del 14 settembre.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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