Articolo 30 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 216 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “, entro dieci giorni  dal  ricevimento della comunicazione stessa” sono soppresse;
b) il comma 7 e’ sostituito dai seguenti: “7. Alle  attivita’  di cui  al  presente  articolo  si  applicano  integralmente  le   norme ordinarie per il recupero e lo  smaltimento  qualora  i  rifiuti  non vengano destinati in modo effettivo al recupero.”;
c) al comma 8 le parole da: “e nel rispetto di  quanto  previsto” a: “dicembre 2003, n. 387” sono  sostituite  dalle  seguenti:  “e  di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387,  e successive modificazioni, nonche’ dalla direttiva 2009/28/CE e  dalle relative disposizioni di recepimento”.
d) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

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Articolo 29 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 215 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 215, comma 1 del  decreto  legislativo  3  aprile 2006, n. 152, le parole: “entro dieci giorni  dal  ricevimento  della comunicazione stessa” sono soppresse e dopo le parole: “commi 1, 2  e
3,” sono inserite le seguenti: “e siano tenute in  considerazione  le migliori tecniche disponibili,”.

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Sgombero della neve Articolo 28 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Attivita’ di sgombero della neve)

1. Dopo l’articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152, e’ inserito il seguente: “Articolo 214-bis

(Sgombero della neve)

1. Le attivita’ di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche amministrazioni  o  da  loro  delegati,  dai  concessionari  di  reti infrastrutturali o infrastrutture non costituisce detenzione ai  fini della lettera a) comma 1 dell’articolo 183.”.

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Determinazione delle attivita’ e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate Articolo 27 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L’articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e’ sostituito dal seguente: “Articolo 214

(Determinazione delle attivita’ e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate)

1. Le procedure semplificate  di  cui  al  presente  capo  devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale  e controlli efficaci  ai  sensi  e  nel  rispetto  di  quanto  disposto dall’articolo 177, comma 4.
2. Con decreti del Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attivita’  che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole  e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita’ le norme,  che fissano i tipi e le quantita’ di rifiuti e le condizioni in base alle quali  le  attivita’  di  smaltimento  di  rifiuti   non   pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e  le attivita’ di recupero di cui all’Allegato C  alla  parte  quarta  del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate  di  cui agli articoli 215 e  216.  Con  la  medesima  procedura  si  provvede
all’aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al  comma  2  e  le  procedure semplificate devono garantire che i tipi o

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