(Modifiche all’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. All’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa” sono soppresse;
b) il comma 7 e’ sostituito dai seguenti: “7. Alle attivita’ di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al recupero.”;
c) al comma 8 le parole da: “e nel rispetto di quanto previsto” a: “dicembre 2003, n. 387” sono sostituite dalle seguenti: “e di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, nonche’ dalla direttiva 2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento”.
d) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: