Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato due delibere nel mese di dicembre, Delibera n. 2 del 15/12/2010, Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti e Delibera n. 3 del 22/12/2010, Prime disposizioni applicative per l’iscrizione all’Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all’articolo 194, comma 3, come sostituito dall’articolo 17 del D.Lgs 205/2010.
A distanza di anni vengono quindi introdotte delle limitazioni a tutte quelle aziende
DECRETO 3 gennaio 2011 Autorizzazione alla circolazione nazionale dei vagoni cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose
Gazzetta del 14 aprile 2011 – n. 86 Decreto Ministeriale del 03 gennaio 2011
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DECRETO 3 gennaio 2011 – Autorizzazione alla circolazione nazionale dei vagoni cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose della classe 2 del RID e armonizzazione dei decreti 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930 , con l’Allegato II «Trasporto per Ferrovia» del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose. (11A04927) – (GU n. 86 del 14-4-2011 )
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 18 dicembre 1984, n. 976, con la quale e’ stata autorizzata la ratifica ed attuazione della Convenzione internazionale per il trasporto ferroviario delle merci pericolose – COTIF adottata a Berna il 2 maggio 1980, e dei relativi allegati tra cui l’Allegato I dell’Appendice B – Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia – RID;
Visto l’art. 30 della legge 24 aprile 1998, n. 128, con la quale e’stato deciso di applicare al trasporto nazionale per ferrovia delle merci pericolose le norme contenute nel regolamento concernente il
Articolo 1 DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n.205
Articolo 1 (Modifiche all’articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
L’articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ sostituito dal seguente: “Articolo 177
(Campo di applicazione e finalita’)
1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della
produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attivita’ di pubblico interesse.
3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare
Principi gestione dei rifiuti Articolo 2 DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n.205
(Modifiche all’articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. L’articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ sostituito dal seguente: “Articolo 178
1. La gestione dei rifiuti e’ effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilita’, di proporzionalita’, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonche’ del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti e’ effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita’, trasparenza, fattibilita’ tecnica ed economica, nonche’ nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.”.