DECRETO 3 gennaio 2011 Autorizzazione alla circolazione nazionale dei vagoni cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose

Gazzetta del 14 aprile 2011 – n. 86 Decreto Ministeriale del 03 gennaio 2011

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DECRETO 3 gennaio 2011 – Autorizzazione alla circolazione nazionale dei vagoni cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose della classe 2 del RID e armonizzazione dei decreti 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930 , con l’Allegato II «Trasporto per Ferrovia» del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose. (11A04927) – (GU n. 86 del 14-4-2011 )

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 18 dicembre 1984, n. 976,  con  la  quale  e’  stata autorizzata   la   ratifica   ed   attuazione    della    Convenzione internazionale per il trasporto ferroviario delle merci pericolose  – COTIF adottata a Berna il 2 maggio 1980, e dei relativi allegati  tra cui l’Allegato  I  dell’Appendice  B  –  Regolamento  concernente  il trasporto internazionale per ferrovia – RID;
Visto l’art. 30 della legge 24 aprile 1998, n. 128, con la quale e’stato deciso di applicare al trasporto nazionale per  ferrovia  delle merci pericolose le norme contenute nel  regolamento  concernente  il

Approfondisci

Articolo 1 DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n.205

Articolo 1  (Modifiche all’articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L’articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e’ sostituito dal seguente:  “Articolo 177
(Campo di applicazione e finalita’)

1. La parte quarta del presente decreto  disciplina  la  gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti  inquinati,  anche  in  attuazione delle  direttive  comunitarie,   in   particolare   della   direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte  a  proteggere  l’ambiente  e  la salute umana, prevenendo  o  riducendo  gli  impatti  negativi  della
produzione e  della  gestione  dei  rifiuti,  riducendo  gli  impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia.
2. La gestione dei  rifiuti  costituisce  attivita’  di  pubblico interesse.
3.  Sono  fatte  salve  disposizioni  specifiche,  particolari  o complementari, conformi ai principi di  cui  alla  parte  quarta  del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie  che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare

Approfondisci

Principi gestione dei rifiuti Articolo 2 DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n.205

(Modifiche all’articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152)

1. L’articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e’ sostituito dal seguente:  “Articolo 178

1.  La  gestione  dei  rifiuti  e’  effettuata  conformemente  ai principi  di  precauzione,  di  prevenzione,  di  sostenibilita’,  di proporzionalita’, di responsabilizzazione e di cooperazione di  tutti i  soggetti  coinvolti   nella   produzione,   nella   distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di  beni  da  cui  originano  i  rifiuti, nonche’ del principio chi inquina paga. A tale fine la  gestione  dei rifiuti e’  effettuata  secondo  criteri  di  efficacia,  efficienza, economicita’, trasparenza, fattibilita’ tecnica ed economica, nonche’ nel rispetto delle norme vigenti in materia di  partecipazione  e  di accesso alle informazioni ambientali.”.

read more

Approfondisci