1. Le pubbliche amministrazioni che nell’esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli
di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla
regione, alla provincia e al comune competenti.
2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad
identificare il responsabile dell’evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il
responsabile della potenziale