1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza,
operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento è adottato con decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive,
della salute e delle politiche agricole e forestali.