ITALIA – Rifiuti. Rottami ferrosi

Attualmente, dopo le modifiche introdotte con il DLv 4/2008, i materiali ferrosi rientrano nel campo della disciplina sui rifiuti salvo che gli stessi provengano da un centro autorizzato di gestione e di trattamento dei rifiuti, presentino caratteristiche rispondenti a quelle elencate dai Decreti Ministeriali per il recupero agevolato dei rifiuti assumendo, in tale caso, la qualifica di materia prima secondaria.
Cass. Sez. III n. 22013 del 9 giugno 2010 (Ud. 13 apr. 2010)
Pres. Onorato Est. Squassoni Ric. Dainese

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ITALIA – Rifiuti. Acque di emodialisi

Le acque di emodialisi sono rifiuti pericolosi in base al disposto del DPR 15 luglio 2003, n.254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179) tutt’ora in vigore come si rileva tra l’altro anche dal richiamo che ad esso viene fatto dall’art. 256 Co. 6 del D.L.vo 152/06.
Cass. Sez. III n. 22021 del 9 giugno 2010 (Cc. 13 apr. 2010)
Pres. Onorato Est. Sarno Ric. PM in proc. Pesce ed altri

(articolo tratto da http://www.borsarifiuti.com)

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ITALIA – Rifiuti. Reato di omessa bonifica

1.In assenza di un progetto definitivamente approvato, non può configurarsi il reato di cui all’art. 257 TUA. Non sembra possibile, alla luce del principio di legalità, stante il chiaro disposto normativo, estendere l’ambito interpretativo della nuova disposizione ricomprendendo nella fattispecie anche l’elusione di ulteriori adempimenti previsti dall’art. 242 TUA ed estendere quindi il presidio penale alla mancata ottemperanza di obblighi diversi da quelli scaturenti dal progetto di bonifica se non espressamente indicati. Occorre prendere atto, dunque, che la formulazione dell’art. 51 bis D.Lv 22/97 non è esattamente sovrapponibile a quella dell’art. 257 TUA.
2.Il secondo comma dell’art. 257 TUA prevede una circostanza aggravante e non già un'ipotesi autonoma di reato. La natura pericolosa delle sostanze produce, infatti, unicamente l’aggravamento del reato del comma I dell’art. 257 TUA senza incidere sulla esistenza dello stesso. Da qui la conseguenza che l’avvenuta bonifica secondo le disposizioni del progetto comporta indubbiamente l’estinzione del reato a prescindere dalla natura (pericolosa o meno) delle sostanze inquinanti.
3.Ai decreti legislativi di cui alla Legge delega 3084 era tra l’altro attribuita anche la potestà di integrare il sistema sanzionatorio penale pur senza alterare i limiti di pena previsti in precedenza, purché giustificata dalla necessità di garantire una più efficace tutela ambientale. Non sembra esporsi pertanto, in via di principio a specifici rilievi di costituzionalità – sotto il profilo dell’eccesso di delega – il sistema delineato dagli artt. 242 e 257 TUA che, attraverso la sanzione penale, per un verso persegue l’obiettivo di indurre chi inquina ad attivarsi tempestivamente per rimuovere le conseguenze dannose della propria condotta notiziando tempestivamente le autorità competenti del verificarsi degli eventi in grado di contaminare il sito e dall’altro si preoccupa di assicurare il corretto ed effettivo adempimento delle prescrizioni finalizzate alla bonifica del sito stesso.
4.Ai sensi dell’art. 250 DLvo 152/06 ove i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti previsti, le procedure e gli interventi di cui all’articolo 242 sono comunque realizzati d’ufficio dal comune territorialmente competente o dagli altri enti indicati dalla stessa disposizione. E dunque, poiché l’omessa comunicazione non pregiudica in realtà l’adozione del progetto di bonifica si deve necessariamente ritenere che di regola essa da sola non possa dar luogo ad un danno risarcibile per le associazioni qualora risulti comunque attivata la procedura per il progetto di bonifica.
5.L’interpretazione della norma penale deve necessariamente farsi carico anche del rispetto dei principi fondamentali in tema di responsabilità penale e, pertanto, non sembrano condivisibili scelte ermeneutiche che facciano gravare sull’imputato inadempienze o ritardi delle amministrazioni competenti per la procedura di bonifica non ascrivibili ad alcun titolo anche a quest’ultimo. Anche per tale ragione, pertanto, non possono condividersi le conclusioni cui è pervenuta la Corte in altra occasione in cui si è ritenuto che la permanenza del reato inizi a decorrere dall’evento inquinamento e l’osservanza delle disposizioni del progetto di bonifica sia apprezzabile come causa di non punibilità di fatto rilevante solo se la procedura amministrativa si esaurisca comunque prima della conclusione del giudizio penale.
Cass. Sez. III n. 22006 del 9 giugno 2010 (Ud. 13 apr. 2010)
Pres. Onorato Est. Sarno Ric. WWF Italia ed altri

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