Il trasportatore assume un ruolo chiave nel processo di trasporto dei rifiuti speciali, e una delle sue responsabilità fondamentali è la verifica dell’accuratezza e della completezza dei dati inseriti nel formulario di identificazione. Sebbene il produttore o il detentore dei rifiuti siano responsabili della compilazione delle informazioni relative al rifiuto trasportato, il trasportatore è tenuto a esaminare attentamente il formulario prima di apporre la propria firma.
La legge, in particolare l’art. 193 del decreto legislativo n. 152/2006, stabilisce che il trasportatore, mediante la sua controfirma sul formulario, accetti una parte della responsabilità per le informazioni contenute nel documento. Questo meccanismo, che si basa sulla predisposizione, firma e controfirma dei formulari, è progettato per garantire un tracciamento accurato dei rifiuti durante il loro trasporto e per responsabilizzare direttamente il trasportatore.
La Corte d’Appello di Venezia, nella sentenza n. 460/2023, ha chiarito che il trasportatore, anche se non è responsabile dell’accuratezza delle informazioni fornite dal produttore, è tenuto a esercitare la dovuta diligenza nella verifica delle informazioni presenti nel formulario. Questo implica che il trasportatore deve assicurarsi che tutte le sezioni del formulario di identificazione siano compilate correttamente e che non vi siano errori evidenti o difformità che potrebbero compromettere il trasporto o la gestione dei rifiuti.
Tuttavia, il trasportatore non è tenuto a garantire l’esattezza assoluta delle informazioni fornite dal produttore. Tuttavia, se durante l’ispezione del rifiuto trasportato emergono difformità evidenti tra quanto dichiarato nel formulario e la realtà riscontrata sul campo, il trasportatore è tenuto a segnalare e gestire la situazione in conformità con le normative vigenti, inclusa la sospensione del trasporto se necessario.
In sintesi, il punto di equilibrio della responsabilità del trasportatore risiede nella sua obbligazione di esercitare diligenza nella verifica delle informazioni fornite nel formulario di identificazione, senza tuttavia assumersi la responsabilità diretta per l’esattezza delle informazioni stesse, se non in presenza di evidenti difformità che richiedono azioni correttive immediate.
Buongiorno Mariano,
potrebbe inviarmi la sentenza della Corte di Appello n. 460/2023?
Grazie mille,
Cordiali saluti,
Gaetano Alborino