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Sottoprodotti Circolare esplicativa per l’applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264

L’interpretazione della norma, lascia spazio a diverse interpretazioni.

“Avere un residuo che puo essere valorizzato, non sempre ci mette al riparo dalla qualifica dello stesso come rifiuto, necessita di un appropriata stesura di un dossier che ne descriva la natura, la destinazione, il suo riutilizzo ed altre variabili che influiscono proprio nella natura dello stesso.”

Circolare esplicativa per l’applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264

Con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 (in Gazzetta ufficiale del 15 febbraio 2017, n. 38, di seguito “Regolamento” o “Decreto”) sono stati adottati «Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti».

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Dm 9 Marzo 2017, n 68 – Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie

Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a carico del produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) domestiche.

(GU n.122 del 27-5-2017) In vigore dal 11 giugno 2017

Le disposizioni del presente regolamento  si  applicano  per  la determinazione  delle  somme  dovute  per  la  gestione  dei  rifiuti provenienti  dalle  categorie  di   apparecchiature   elettriche   ed elettroniche (AEE)  indicate  negli  allegati  I  e  III  al  decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatto salvo quanto stabilito  dagli articoli 3 e 40, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
La garanzia finanziaria e’ prestata in riferimento alla gestione dei rifiuti di  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  (RAEE) provenienti dai nuclei domestici.
Per i RAEE professionali il finanziamento delle operazioni di  raccolta,  trasporto,  trattamento adeguato,  recupero  e  smaltimento  ambientalmente  compatibile   e’ garantito attraverso l’organizzazione di sistemi individuali  di  cui all’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, o con la partecipazione ai sistemi  collettivi  di  cui  all’articolo  10  del medesimo decreto.

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RID-2017

RID 2017: le principali novità

Con l’entrata in vigore dell’accordo RID 2017, vengono introdotte alcune importanti novità. Di seguito, alcune delle modifiche più importanti. Se vuoi conoscere le novità ADR/RID/IMDG, scarica gratuitamente l’ebook dedicato.

Parte 1

Esenzioni: riguardante il trasporto di gas, le disposizioni del RID non si applicano al trasporto dei gas contenuti nei serbatoi o anche nelle bombole di combustibile dei veicoli ferroviari che effettuano un’operazione di trasporto e che vengono utilizzati per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei loro equipaggiamenti; è stata aggiunta una nota nel punto (a) per specificare che l’esenzione appena descritta viene applicata anche ai container dotati di un equipaggiamento destinato a funzionare durante il trasporto e fissato ad un veicolo ferroviario in quanto considerato parte integrante del veicolo ferroviario; è stata soppressa la lettera (b) relativa all’esenzione per gas contenuti nei serbatoi di carburante dei veicoli trasportati (1.1.3.2); riguardo il trasporto dei combustibili liquidi (inclusi i carburanti) sono state soppresse le lettere (b) e (c) relative all’esenzione per il carburante contenuto nei serbatoi di veicoli, mezzi di trasporto o macchine mobili, trasportati come carico (1.1.3.3); riguardo le quantità trasportate per unità di trasporto è stata revisionata la tabella della sottosezione 1.1.3.6.3 (aggiunti i numeri ONU 3531, 3532 di Classe 4.1, il N° ONU 3292 di Classe 4.3, il N° ONU 3356 di Classe 5.1, i numeri ONU 1700, 2016, 2017 di Classe 6.1 e gruppo di imballaggio III, i numeri ONU 3090, 3091, 3480, 3481 di Classe 9 per la categoria 2, aggiunto il N° ONU 3506 di Classe 8 per la categoria 3, aggiunto il N° ONU 3508 di Classe 9 per la categoria 4); è stata soppressa la lettera (c) riguardo l’esenzione concernente il trasporto delle pile a litio, in particolare dei dispositivi di stoccaggio e di produzione di energia elettrica utilizzati in un veicolo trasportato come carico e che sono utilizzate per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti (1.1.3.7); aggiunte le materie che polimerizzano della Classe 4.1, per le quali è richiesto il controllo della temperatura (numeri ONU 3533 e 3534) non ammesse per il trasporto combinato strada-rotaia (1.1.4.4.1);

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L’Italia firma nuovi accordi multilaterali ADR

L’Italia, in data 22 maggio 2017, firma due nuovi Accordi Multilaterali (M300 e M303).
Ne da notizia direttamente il sito UNECE.

M300
L’accordo M300 permette, in deroga a quanto previsto al punto h) del paragrafo 5.4.1.1.1 dell’ADR, di poter trasportare alcune merci pericolose (quali fuochi pirotecnici, gas compressi, refrigerati e liquefatti, diesel, ecc.) sostituendo sul documento di trasporto il nome e l’indirizzo del destinatario con la dizione “CONSEGNA DI VENDITA” nel caso in cui vi siano più destinatari non tutti identificabili al momento dell’inizio del trasporto.
L’accordo è valido fino al 12 maggio 2021.
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/multi/agree.wpf/M300r1e.pdf

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