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I nuovi adempimenti per il Responsabile Tecnico Delibera 6/2017 dell’Albo Gestori Ambientali

I nuovi adempimenti per il Responsabile Tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del DM 3 giugno 2014, n°120

Era attesa da tempo la delibera in oggetto, che in riferimento ai predetti articoli, regolamenta la figura del Responsabile Tecnico tramite requisiti individuabili sulla base di idonei titoli di studio, esperienza maturata nei settori per la quale viene richiesta l’iscrizione, tramite anche la formazione iniziale e le successive verifiche che con cadenza quinquennale, garantiranno un’aggiornamento necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni.

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Autorizzazione integrata ambientale nella gestione dei rifiuti e relative sanzioni.

Nota di commento a sentenza.

L’art. 29 quattuordecies del T.U. Ambiente stabilisce che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell’ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’ autorità competente nel caso in cui l’inosservanza sia relativa alla gestione di rifiuti”.

Il caso

Il Tribunale di Livorno condanna Tizio, nella qualità di legale rappresentante della Società Alfa, ritenendolo responsabile per contravvenzione sopra descritta in quanto non aveva osservato le prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale, omettendo di trasferire i rifiuti a fine turno nelle apposite baie dedicate per i rifiuti prodotti dall’impianto di selezione (fatto accertato in Livorno) e lo condanna alla pena dell’ammenda.
Tizio impugna la sentenza davanti alla Corte di Cassazione
Con un unico motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione, lamentando che “il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che, in occasione di un incendio divampato presso lo stabilimento, i vigili del fuoco intervenuti avevano spostato i materiali ivi presenti senza considerare le prescrizioni dell’AIA. Quanto avvenuto non era pertanto addebitabile a sua responsabilità, in quanto la presenza di rifiuti fuori dal luogo previsto dall’autorizzazione sarebbe stata conseguenza di un caso fortuito, rappresentato, appunto, dall’incendio”.

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Sottoprodotti Circolare esplicativa per l’applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264

L’interpretazione della norma, lascia spazio a diverse interpretazioni.

“Avere un residuo che puo essere valorizzato, non sempre ci mette al riparo dalla qualifica dello stesso come rifiuto, necessita di un appropriata stesura di un dossier che ne descriva la natura, la destinazione, il suo riutilizzo ed altre variabili che influiscono proprio nella natura dello stesso.”

Circolare esplicativa per l’applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264

Con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 (in Gazzetta ufficiale del 15 febbraio 2017, n. 38, di seguito “Regolamento” o “Decreto”) sono stati adottati «Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti».

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Dm 9 Marzo 2017, n 68 – Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie

Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a carico del produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) domestiche.

(GU n.122 del 27-5-2017) In vigore dal 11 giugno 2017

Le disposizioni del presente regolamento  si  applicano  per  la determinazione  delle  somme  dovute  per  la  gestione  dei  rifiuti provenienti  dalle  categorie  di   apparecchiature   elettriche   ed elettroniche (AEE)  indicate  negli  allegati  I  e  III  al  decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatto salvo quanto stabilito  dagli articoli 3 e 40, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
La garanzia finanziaria e’ prestata in riferimento alla gestione dei rifiuti di  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  (RAEE) provenienti dai nuclei domestici.
Per i RAEE professionali il finanziamento delle operazioni di  raccolta,  trasporto,  trattamento adeguato,  recupero  e  smaltimento  ambientalmente  compatibile   e’ garantito attraverso l’organizzazione di sistemi individuali  di  cui all’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, o con la partecipazione ai sistemi  collettivi  di  cui  all’articolo  10  del medesimo decreto.

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