Emergency response guidebook 2016

Emergency Response Guidebook 2016

L’Emergency Response Guidebook 2016 (ERG2016) è una guida il cui uso è destinato ai primi soccorritori durante la fase iniziale di un incidente di trasporto che coinvolge merci pericolose.

Questa guida, preparata dal personale dei trasporti di Argentina, Canada, Messico e Stati Uniti, viene normalmente rivista e ristampata ogni quattro anni ed è pubblicata in tre lingue: inglese, francese e spagnolo.

Nonostante i numeri ID della materie pericolose presenti in ERG2016 siano equiparati ai numeri ONU ADR, questa guida non viene adottato dall’UNECE che redige l’ADR tramite il WP15.

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SISTRI – nuovi termini di proroga 2017

Sono confermati i termini contenuti nel DL 244/2014 che rinviavano alla più vicina data tra il subentro del nuovo gestore SISTRI ed il 31/12/2017 la sospensione delle sanzioni per il mancato tracciamento telematico dei rifiuti ossia il mancato utilizzo del SISTRI.

Ciò significa che:

  • Restano applicate pienamente le sanzioni in materia di obbligo di tracciabilità dei rifiuti mediante l’utilizzo dei classici sistemi ossia formulari e registri di carico e scarico nonché il MUD;
  • Sono sospese le sanzioni per il mancato utilizzo del SISTRI anche se resta comunque fortemente consigliato;
  • Resta valido il dimezzamento al 50% delle sanzioni previste per la mancata iscrizione al SISTRI e/o l’omesso versamento del contributo annuale di iscrizione.

Si ricorda che il 1° Febbraio 2017 è stato individuato il nuovo gestore del servizio.

Pertanto tutti gli utenti interessati dal SISTRI che non sono ancora iscritti pur essendo obbligati dovrebbero effettuare l’iscrizione, e tutti gli utenti già iscritti al SISTRI devono inserire in agenda la scadenza per il pagamento del contributo SISTRI fissato al 30 Aprile 2017.

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Codice IMDG 38-16: sommario delle principali novità

La nuova edizione del codice IMDG è entrata in vigore dal 1 gennaio 2017 e come di consueto l’Autorità competente, tramite comunicato all’IMO, chiederà di spostare l’entrata in vigore obbligatoria del codice al 1° gennaio 2018.

Il nuovo emendamento IMDG 38-16 ha introdotto diversi cambiamenti; di seguito quindi vengono proposte le principali novità del nuovo Codice.

  • Sono state aggiunte e riviste alcune definizioni del capitolo 1.2;
  • Il capitolo 1.3 è stato aggiornato a seguito del nuovo codice CTU (1.3.1.5 e 1.3.1.7);
  • E’ stata modificata la descrizione della divisione 1.6 degli esplosivi (2.1.1.4);
  • Per la classe 3 sono state aggiornate le modalità di assegnazione del gruppo di imballaggio per i liquidi viscosi (2.3.2.2 e 2.3.2.5);
  • Vengono introdotte le sostanze che polimerizzano della classe 4.1. La definizione e la classificazione è riportata in 2.4.2.5 e prevede i nuovi numeri ONU, da UN 3531 a UN 3534.
  • Per le classi 2, 3, 6.1 e 8 vengono inserite delle nuove sottosezioni (2.2.4, 2.3.5, 2.6.2.5 e 2.8.3) riguardanti la non accettazione di merci instabili chimicamente per il trasporto a meno che non siano state prese delle precauzioni per evitare la decomposizione o polimerizzazione nelle normali condizioni di trasporto;
  • Sono state apportate modifiche ai numeri ONU, UN 3151, UN 3152, 3166, 3528, 3529 e 3530;
  • Sono state inseriti nove nuovi numeri ONU, UN 0510 e da UN 3527 a UN 3534;
  • Vengono apportate modifiche alle disposizioni speciali: alcune sono state modificate, altre cancellate. Sono state aggiunte infine undici nuove disposizioni speciali: SP378–387, SP971-972;
  • Sono state introdotte molte revisioni alle istruzioni di imballaggio, incluse quelle per gli IBC e i grandi imballaggi: P005, P412, P910 e LP200;
  • E’ stata inserita la nuova sottosezione 5.2.1.10, relativa al nuovo marchio per le batterie al litio. Esso deve essere applicato ai colli contenenti pile o batterie preparati conformemente alla disposizione speciale 188;
  • Viene aggiunta la nuova etichetta No. 9A relativa alle batterie al litio (5.2.2.2.2). Questa etichetta è richiesta dalla disposizione speciale 384;
  • Nel capitolo 7.1 è stata introdotta la nuova nota per chiarire che le stive di carico non possono essere interpretate come unità di trasporto chiuse;
  • E’ stato aggiunto un nuovo codice di stivaggio al 7.1.5 per il numero UN 3528. Tale codice (SW29) prescrive di stivare in categoria A quando il carburante ha un punto di infiammabilità uguale o maggiore di 23°C;
  • Sono stati introdotti alcuni cambi nella tabella delle segregazioni tra materiale alla rinfusa che comportano rischi chimici e merci pericolose imballate in colli (7.6.3.5.2). Nella riga “Sostanze che possono emettere gas infiammabili a contatto con l’acqua, 4.3” contro la colonna 2.1, viene sostituito “1” con “2”, cioè “lontano da” viene cambiato con la definizione più severa “separato da”.

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ADR 2017: le principali novità (seconda parte)

Continuiamo con l’analisi delle principali novità dell’accordo ADR 2017.

Parte 5

Disposizioni generali: revisionata la sezione chiarendo le condizioni di marcatura dei sovrimballaggi (5.1.2.1).

Marcatura colli: introdotta una nuova sezione nella quale sono definite le condizioni di utilizzo del nuovo “Marchio per le pile al litio”, per i colli contenenti pile o batterie al litio (5.2.1.9); aggiunta una nota riguardante l’apposizione di etichette di dimensioni ridotte per bombole contenenti gas della classe 2 di piccolo diametro (5.2.2.2.1.2); disposizioni riguardanti la nuova etichetta 9A (5.2.2.2.1.3); aggiunta nella Classe 9 l’etichetta applicabile ai soli colli di pile e batterie al litio N° 9A (5.2.2.2.2).

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