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Piano regionale di gestione dei rifiuti: quando va impugnato immediatamente

Le prescrizioni del piano regionale dei rifiuti dirette, a limitare o a vietare del tutto la realizzazione (o l’ampliamento)  di strutture di trattamento di rifiuti, sono assimilabili alle prescrizioni “conformative” della proprietà presenti nei piani urbanistici, per cui è onere dell’interessato impugnarle in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio, indipendentemente dalla presentazione di un progetto specifico.

È quanto avvenuto nel caso di specie rispetto ad un Piano regionale che conteneva la prescrizione diretta ad impedire la realizzazione degli impianti di recupero aerobico a anaerobico, di matrici organiche, ad una distanza di non meno di 500 metri dalle abitazioni. Tar Veneto, sentenza n. 685/2016

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La pollina può essere qualificata come sottoprodotto

Gli art. 184 bis e 184 ter del TUA devono ritenersi univoci nel sancire che la pollina rientri nell’ambito dei sottoprodotti, risultando ammissibile il ricorso alla qualifica di sottoprodotto, rispetto a quella di rifiuto, quando vi sia la certezza che la sostanza sarà utilizzata nel corso di un successivo processo di produzione. In ogni caso, la qualifica di sottoprodotto non dipende affatto dall’emanazione del decreto ministeriale, diretto a stabilire i criteri qualitativi e quantitativi perché un residuo non si consideri un rifiuto. Tar Veneto, sentenza n. 617/2016

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Acque: l’autorizzazione può prevedere limiti più restrittivi rispetto a quelli normativi

L’art. 124, co. 10, del TUA stabilisce che “in relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell’ambiente interessato, l’autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l’ambiente”.

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L’autorizzazione al recupero rifiuti in procedura semplificata non sostituisce il titolo edilizio

Su ricorso di una società che impugna l’ordine di messa in ripristino emesso dal Comune, il Tar affronta tre questioni di particolare interesse.

La prima: l’autorizzazione al recupero di rifiuti, a seguito di procedura semplificata ex dm 05.02.1998, presuppone, e non tiene luogo, che l’impianto sia dotato di idoneo titolo edilizio.

La seconda: la facile amovibilità dell’impianto non esclude la necessità del permesso di costruire. La terza questione, pur particolarmente rilevante, viene dichiarata assorbita e concerneva la possibilità urbanistica che l’impianto, assentito in procedura semplificata per l’esercizio, sorgesse in zona agricola. Tar Toscana n. 964/2016

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