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ADR ACCORDO MULTILATERALE M287

TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI ADR: L’ITALIA FIRMA IL NUOVO ACCORDO M287

Lo scorso giugno l’Italia ha firmato l’Accordo multilaterale M287 (ai sensi della sezione 1.5.1 dell’ADR).

Tale documento ha come oggetto alcune importanti deroghe riguardanti l’applicazione della disciplina inerente il trasporto stradale di merci pericolose al trasporto dei rifiuti.

Le novità principali ricalcano in gran parte quanto già contenuto nell’Accordo M222 scaduto nell’agosto 2015.

Alla data attuale l’UNECE non ha ancora ufficializzato e pubblicato sul sito l’adesione italiana al documento e tanto meno ha tradotto il contenuto dello stesso nella nostra lingua.

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Incentivi per lo sviluppo di nuove tecnologie per il recupero dei RAEE

Incentivi per lo sviluppo di nuove tecnologie per il recupero dei RAEE

L’acronimo RAEE è entrato ormai nel nostro linguaggio quotidiano da almeno 3-4 anni grazie alle recenti novità normative che hanno cercato di incrementare il più possibile i tassi di raccolta di questa tipologia di rifiuto che noi tutti produciamo nelle nostre case e nelle nostre imprese.

Ciò di cui però spesso ci si dimentica è che oltre alla raccolta è importante procedere poi al loro recupero. Spesso questa parte della filiera ci è oscura, in alcuni casi ignota ed in altri preferiamo ignorarla lasciando ad altri il compito di occuparsene.

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Un altro passo verso ADR 2017

Lo scorso 1° luglio è stata pubblicata sul sito dell’UNECE, la nota C.N.443.2016.TREATIES-XI.B.14 comprensiva delle proposte relative alle correzioni all’allegato A e B dell’accordo ADR.

Salvo obiezioni da parte degli Stati contraenti l’accordo (che dovranno essere presentate entro massimo tre mesi), il prossimo 1° gennaio 2017 entrerà in vigore il nuovo testo ADR 2017.

I testi degli emendamenti sono disponibili qui.

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Italia firma due nuovi accordi multilaterali ADR.

Il nostro paese ha firmato altri due Accordi multilaterali ai sensi del Capitolo 1.5 – ADR:
M299 e M302
L’accordo M299 permette, a certe condizioni, di poter trasportare, da un deposito temporaneo alla destinazione finale, gas e liquidi elencati nella tabella 4.1.4.1 dell’istruzione di imballaggio P200 e contenuti in recipienti a pressione ricaricabili, importati in accordo con 1.1.4.2 e approvati dal Dipartimento dei Trasporti USA.
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/multi/agree.wpf/M299e.pdf
L’accordo M302 permette, in deroga ai capitoli 4.1 e 6.2, ma a certe condizioni, di trasportare Idruro di magnesio in sistemi trasportabili di stoccaggio (fasci di tubi) per idrogeno.
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/multi/agree.wpf/M302e.pdf

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