Il nostro paese ha firmato in data 26/09/2016 cinque nuovi Accordi multilaterali ai sensi del capitolo 1.5 ADR che stabilisce:
“Conformemente all’articolo 4, paragrafo 3 dell’ADR, le autorità competenti delle Parti contraenti possono convenire direttamente tra loro di autorizzare alcuni trasporti sul loro territorio in deroga
temporanea alle disposizioni dell’ADR, a condizione tuttavia che la sicurezza non sia compromessa.
Queste deroghe temporanee devono essere comunicate dall’autorità che ha preso l’iniziativa al Segretariato della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite, che le porterà a