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Responsabile Tecnico nella Gestione dei Rifiuti: Ruolo e Responsabilità

Il ruolo del responsabile tecnico nella gestione dei rifiuti è stato istituito per garantire che le aziende operanti nel settore ambientale rispettino le normative vigenti e adottino pratiche adeguate nella gestione dei rifiuti. Questa figura professionale è regolamentata dall’Albo nazionale gestori ambientali e svolge funzioni essenziali per la corretta gestione ambientale delle attività aziendali.

Ruolo e Compiti del Responsabile Tecnico

Il responsabile tecnico (RT) ha il compito di:

  • Assicurare la corretta organizzazione: Implementare tutte le azioni necessarie per garantire che l’impresa gestisca i rifiuti in conformità con le leggi e i regolamenti ambientali.
  • Vigilare sull’applicazione delle normative: Controllare continuamente e in modo effettivo che le pratiche aziendali rispettino le normative sulla gestione dei rifiuti.
  • Prevenire la mala gestione dei rifiuti: Adottare misure preventive per evitare pratiche di gestione illecita o inefficace dei rifiuti.

Responsabilità Legali

Il responsabile tecnico è soggetto a specifiche responsabilità legali. In base alla sentenza della Corte di Cassazione del 18 aprile 2024, n. 16191, il regolamento dell’Albo gestori ambientali attribuisce al RT una “posizione di garanzia”, rendendolo responsabile, insieme al legale rappresentante dell’azienda, per gli illeciti connessi alla gestione dei rifiuti.

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RID-2017

Pubblicato il nuovo regolamento sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

In GUUE è stato pubblicato il nuovo Regolamento UE 2024/1157 sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

Assolombarda informa che il Regolamento (UE) 2024/1157, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

Il regolamento entrerà in vigore il 20 maggio 2024 e si applicherà a partire dal 21 maggio 2026, con alcune disposizioni che avranno date di applicazione differenti.

Il regolamento, composto da 86 articoli e 13 allegati, rivede la normativa vigente in materia di spedizioni di rifiuti, stabilendo misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, contribuire alla neutralità climatica, promuovere l’economia circolare e raggiungere l’obiettivo di inquinamento zero. Queste misure mirano a prevenire o ridurre gli impatti negativi delle spedizioni e del trattamento dei rifiuti nel luogo di destinazione.

Le nuove norme definiscono le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in base all’origine, alla destinazione, all’itinerario di spedizione, al tipo di rifiuto e al trattamento da applicare nel luogo di destinazione.

Il regolamento, con l’eccezione specificata all’art. 2, comma 2, si applica a:

  • spedizioni di rifiuti tra Stati membri, anche se attraversano paesi terzi;
  • spedizioni di rifiuti importati nell’Unione da paesi terzi;
  • spedizioni di rifiuti esportati dall’Unione verso paesi terzi;
  • spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell’Unione verso o da paesi terzi.

La nuova normativa vieta tutte le spedizioni di rifiuti destinate allo smaltimento all’interno dell’UE, salvo che siano concordate e autorizzate mediante procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta. Le spedizioni intra-UE di rifiuti per operazioni di recupero che rientrano nella “lista verde” continueranno ad essere consentite attraverso una procedura meno rigorosa stabilita negli obblighi generali di informazione.

Il Regolamento prevede anche una deroga (art. 4, comma 5) per le spedizioni di rifiuti destinati ad analisi di laboratorio o a prove di trattamento sperimentali, purché il quantitativo di rifiuti non superi i 250 kg, applicando gli obblighi generali di informazione previsti dall’art. 18.

Nonostante l’abrogazione formale del Regolamento (CE) n. 1013/2006 il 20 maggio 2024, le sue disposizioni continueranno ad applicarsi fino al 21 maggio 2026, con alcune eccezioni:

  • le disposizioni relative agli Accordi per le zone di confine (art. 30 Reg. 1013/2006) cesseranno di applicarsi dal 20 maggio 2024;
  • le procedure di esportazione dei rifiuti elencati negli allegati III o III A (art. 37 Reg. 1013/2006) continueranno fino al 21 maggio 2027;
  • le disposizioni relative alle Relazioni degli Stati membri (art. 51 Reg. 1013/2006) continueranno fino al 31 dicembre 2025;
  • il recupero o smaltimento dei rifiuti di spedizioni autorizzate ai sensi del Reg. 1013/2006 dovrà essere completato entro il 21 maggio 2027;
  • le spedizioni verso impianti di recupero con autorizzazione preventiva dovranno essere completate non oltre il 21 maggio 2029.

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L’analisi trimestrale del Centro di Coordinamento RAEE

L’analisi trimestrale del Centro di Coordinamento RAEE sulla raccolta dei RAEE in Italia mostra una situazione pressoché stabile rispetto allo stesso periodo del 2023. Nel primo trimestre del 2024, sono state raccolte 84.422 tonnellate di RAEE, registrando un lieve calo dello 0,6% rispetto all’anno precedente, con una diminuzione di circa 470 tonnellate.

Un fattore determinante è stato ancora una volta il calo nella categoria R3 (TV e monitor), che aveva visto un picco di raccolta nel 2022 grazie agli incentivi per la sostituzione. Tuttavia, il calo sta rallentando, passando da un -32,9% nel 2023 rispetto al 2022 a un -15,4% attuale. Anche la categoria R1 (freddo e clima) ha registrato una leggera diminuzione del 1,3%, mentre R5 (sorgenti luminose) ha subito un calo del 7,9%.

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triveneta servizi srl

Etichettatura ambientale imballaggi

L’etichettatura ambientale degli imballaggi è un sistema di comunicazione che fornisce informazioni ai consumatori sulla sostenibilità ambientale degli imballaggi dei prodotti. Questo tipo di etichettatura offre agli acquirenti dati chiari e trasparenti sulle caratteristiche ecologiche degli imballaggi, aiutandoli a prendere decisioni informate sull’acquisto.

L’obiettivo principale dell’etichettatura ambientale degli imballaggi è incoraggiare la scelta di imballaggi più ecocompatibili e promuovere la riduzione dell’impatto ambientale associato alla produzione, all’uso e allo smaltimento degli imballaggi. Ecco alcune informazioni tipiche che possono essere incluse nell’etichettatura ambientale degli imballaggi:

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