Compiti e mansioni del Consulente ADR

Ogni impresa, la cui attività comporta trasporto di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività (ADR 1.8.3).

Hanno l’obbligo di nominare il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose tutte le imprese che effettuano attività di:

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delega_ambientale

Compiti e mansioni del Consulente ADR

Ogni impresa, la cui attività comporta trasporto di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività (ADR 1.8.3).

Hanno l’obbligo di nominare il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose tutte le imprese che effettuano attività di:

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ADR_2017_Serbatoi_carburante

ADR 2017: NOVITA’ PER I SERBATOI DEI VEICOLI

Con l’ADR 2017 sono state effettuate modifiche anche al paragrafo 9.2.4.3 che introduce nuove disposizioni per i  alimentati con:

– carburanti liquidi;
– gas naturale compresso (GNC);
– gas naturale liquefatto (GNL);
– gas potroli liquefatti (GPL).

Nello specifico, i serbatoi con carburanti liquidi DEVONO essere conformi alle disposizioni del Regolamento ECE n. 34 in vigore da tempo.

I veicoli ADR EX/II, EX/III, FL e OX in circolazione dotati di serbatoi non omologati secondo tale regolamento potranno continuare a essere utilizzati dopo il 30 giugno 2017 (paragrafo 1.6.5.16 – ADR 2017).

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Decreto 24 febbraio 2016, n. 88 Regolamento concernente i requisiti del curatore dei rifiuti posti sotto sequestro.

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Regolamento concernente i requisiti del curatore dei rifiuti posti sotto sequestro nelle aree portuali e aeroportuali ai sensi dell’articolo 259 o dell’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(GU n.122 del 26-5-2016)

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni dei rifiuti;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale, e successive modifiche, e, in particolare, gli articoli 212, relativo all’Albo gestori ambientali, 259 e 260 in materia di traffico illecito di rifiuti»;
Visto l’articolo 9, commi 3-septies e 3-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

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