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IL COLLEGATO AMBIENTALE Legge 221 del 28 dicembre 2015

IL COLLEGATO AMBIENTALE-Legge 221 del 28 dicembre 2015:

novità sulla gestione dei Rifiuti

Sulla Gazzetta ufficiale del 18 gennaio, è stata pubblicato il c.d. Collegato Ambientale alla legge di stabilità per il 2014, la Legge 221 del 28 dicembre 2015 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, che è entrata in vigore il 2 febbraio 2016.

Essa introduce nuove norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifiche, sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, difesa del suolo, risorse idriche ed istituisce l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Nel presente articolo verranno esaminate le disposizione di maggior interesse per le aziende che gestiscono rifiuti. Alcune norme sono di immediata applicazione, altre invece rimandano la loro operatività a futuri decreti del Ministero dell’Ambiente.

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ADR_2017

Equipaggiamento ADR

Oltre ai documenti richiesti da altri regolamenti, devono trovarsi a bordo dell’unità di trasporto i seguenti documenti:

Il documento di trasporto previsto al punto 5.4.1 per tutte le merci pericolose trasportate e, all’occorrenza, il certificato di carico del grande contenitore o del veicolo prescritto al punto 5.4.2;
Le istruzioni scritte previste al 5.4.3;
Un documento di identificazione recante una fotografia in conformità alla 1.10.1.4, per ciascun membro dell’equipaggio.

Nel caso in cui le disposizioni dell’ADR ne prevedano la redazione, devono trovarsi a bordo dell’unità di trasporto anche:

il certificato di approvazione di cui al punto 9.1.3 per ogni unità di trasporto o elemento di questa;
il certificato di formazione del conducente come prescritto al punto 8.2.1;
una copia dell’autorizzazione dell’unità competente, se è prescritta al 5.4.1.2.1 c) o d) o al 5.4.1.2.3.3.

Le istruzioni scritte previste al punto 5.4.3 devono essere conservate a portata di mano (8.1.2.3).

Ogni unità di trasporto trasportante merci pericolose deve

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Istruzioni scritte ADR (5.4.3)

Come aiuto in situazioni di emergenza in caso di incidente che possa sopravvenire durante un trasporto di merci pericolose, le informazioni scritte (nella forma specificata al Capitolo 5.4.3.4) devono trovarsi all’interno della cabina dell’equipaggio del veicolo ed essere facilmente disponibili.

Queste istruzioni devono essere consegnate dal trasportatore all’equipaggio del veicolo prima della partenza, in una lingua o lingue che ogni membro possa leggere e comprendere.

Il trasportatore si deve assicurare che ogni membro dell’equipaggio interessato comprenda le istruzioni e sia capace di applicarle correttamente.

Prima della partenza, i membri dell’equipaggio del veicolo devono

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pile_accumulatori_cadmio

Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 27 Pile ed accumulatori al cadmio

Attuazione della  direttiva  2013/56/UE  che  modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere  utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore  di mercurio, e che  abroga la decisione 2009/603/CE della commissione.

(16G00035) in Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2016, n. 54
Vigente al: 20-3-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista  la  direttiva  2006/66/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e  ai
rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Vista  la  direttiva  2008/103/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all’immissione di pile e accumulatori sul mercato;
Vista la decisione della Commissione 2009/603/CE del 5 agosto 2009, che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e accumulatori in conformita’ della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista  la  direttiva  2013/56/UE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 20  novembre 2013, che modifica

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