ADR_istruzioni

Istruzioni scritte ADR (5.4.3)

Come aiuto in situazioni di emergenza in caso di incidente che possa sopravvenire durante un trasporto di merci pericolose, le informazioni scritte (nella forma specificata al Capitolo 5.4.3.4) devono trovarsi all’interno della cabina dell’equipaggio del veicolo ed essere facilmente disponibili.

Queste istruzioni devono essere consegnate dal trasportatore all’equipaggio del veicolo prima della partenza, in una lingua o lingue che ogni membro possa leggere e comprendere.

Il trasportatore si deve assicurare che ogni membro dell’equipaggio interessato comprenda le istruzioni e sia capace di applicarle correttamente.

Prima della partenza, i membri dell’equipaggio del veicolo devono

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pile_accumulatori_cadmio

Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 27 Pile ed accumulatori al cadmio

Attuazione della  direttiva  2013/56/UE  che  modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere  utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore  di mercurio, e che  abroga la decisione 2009/603/CE della commissione.

(16G00035) in Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2016, n. 54
Vigente al: 20-3-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista  la  direttiva  2006/66/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e  ai
rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Vista  la  direttiva  2008/103/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all’immissione di pile e accumulatori sul mercato;
Vista la decisione della Commissione 2009/603/CE del 5 agosto 2009, che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e accumulatori in conformita’ della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista  la  direttiva  2013/56/UE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 20  novembre 2013, che modifica

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Accordi-multilaterali-adr

Tre nuovi accordi multilaterali per l’Italia

Recentemente l’Italia ha sottoscritto tre nuovi accordi multilaterali:

  • Accordo Multilaterale M276 relativo alla costruzione di veicoli FL e OX che utilizzano il gas naturale liquefatto come combustibile per la loro propulsione. Questo accordo ha validità fino al 31 dicembre 2016.
  • L’Accordo Multilaterale M285 prevede, in deroga al punto 3 delle Disposizioni Supplementari dell’Istruzione di imballaggio P909, la possibilità di non confezionare in un imballaggio esterno un’apparecchiatura che contiene pile o batterie al litio assegnate ai numeri UN 3090, 3091, 3480 o 3481. Tale accordo ha validità fino al 31 dicembre 2016.
  • Accordo Multilaterale M286 relativo alla possibilità di non osservare le restrizioni relative al passaggio nelle gallerie di cui alla sezione 1.9.5.3.6 dell’ADR, per le merci a numeri ONU 2814, 2900, 3077 e 3082. In questo caso il mittente dovrà aggiungere al documento di trasporto la dicitura «Trasporto secondo la sezione 1.5.1 dell’ADR (M286)». L’accordo ha validità fino al 31 dicembre 2016.

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adr_2016_cadmio_limitazioni

Modifica nella limitazione della commercializzazione del cadmio

Lo scorso 16 febbraio 2016, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2016/217 della Commissione che modifica l’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), riguardo la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, per quanto riguarda il cadmio.

Maggiori informazioni sono reperibili al seguente link: http://bit.ly/1UcIQfd

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