Regolamento Esecuzione UE 2016/9

Regolamento Esecuzione UE 20169Lo scorso 6 gennaio, è stato pubblicato il Regolamento Esecuzione UE 2016/9 della Commissione del 5 gennaio 2016 relativo alla trasmissione comune di dati e alla condivisione di dati a norma del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativamente alla registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Il regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2016.

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IL DVR PER I MACCHINARI – LA SCORCIATOIA

DVRNEL TUO DVR HAI MESSO TUTTO OK SUI MACCHINARI? TI FIDI?
NOI LA CHIAMIAMO “SCORCIATOIA TERRIFICANTE”.

Troviamo tante volte nei DVR un atteggiamento sbrigativo nei confronti dei rischi dovuti agli impianti, alle macchine, alle linee di produzione. E invece rimangono rischi residui non accettabili. E quindi non gestiti.

COSÍ FAN TUTTI

In generale si è portati a pensare che tutto sia a posto, perché chi ha venduto la macchina –a quel tempo- l’avrà certo fornita sicura e in regola. E si trascura invece quello che il TU 81/08 prescrive con accuratezza.

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Munizioni Tossiche non Esplosive

Nella tabella A del capitolo 3 ADR, al numero ONU 2016, si legge:

“MUNIZIONI TOSSICHE NON ESPLOSIVE, senza carica di scoppio e di
espulsione, non innescate”

Si tratta di una merce pericolosa secondo la normativa ADR, appartenente alla classe 6.1, ovvero materie tossiche, con rischio sussidiario (T2) organiche, solide.

Visti gli ultimi fatti di cronaca, auguriamoci che per questo anno le munizioni rimangano confinate solo al regolamento ADR e al suo UN 2016.

Buon anno nuovo a tutti voi!

Alla prossima!

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Liquami zootecnici e letame: quanto costituiscono rifiuto

Liquami zootecniciL’allegato D) alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 (c.d. TUA) include, tra i rifiuti, «feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito» (codice CER 02 01 06); per cui, in via generale, dette sostanze possono costituire rifiuti.

Il TUA, tuttavia, pone alcuni limiti al campo di applicazione della disciplina sui rifiuti. L’art. 185, co. 1, infatti, prevede che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti “le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”. Lo stesso articolo, al comma 2, stabilisce che sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del decreto (disciplina sui rifiuti), in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: “i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio”.

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