Liquami zootecnici e letame: quanto costituiscono rifiuto

Liquami zootecniciL’allegato D) alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 (c.d. TUA) include, tra i rifiuti, «feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito» (codice CER 02 01 06); per cui, in via generale, dette sostanze possono costituire rifiuti.

Il TUA, tuttavia, pone alcuni limiti al campo di applicazione della disciplina sui rifiuti. L’art. 185, co. 1, infatti, prevede che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti “le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”. Lo stesso articolo, al comma 2, stabilisce che sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del decreto (disciplina sui rifiuti), in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: “i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio”.

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Soggetti obbligati alla presentazione del MUD 2016

Scadenza MUD 2016Il modello , già utilizzato nel 2015, sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2016.

Informazioni aggiuntive alle istruzioni riportate in Allegato al D.P.C.M. 17/12/2014 saranno rese disponibili sui siti Internet del Ministero dello Sviluppo Economico,del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’ISPRA, dell’Unioncamere, di Infocamere e di Ecocerved.

Il Modello Unico di dichiarazione ambientale è quindi articolato in 6 Comunicazioni

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Sistri e altri termini di natura ambientale

gazzetta-ufficialeDecreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302. Art. 8: Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare
1.  All’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al comma 3-bis, le parole: “Fino al 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2016”;
b)  al comma 9-bis, le parole: “stabilito al 31 dicembre 2015” e le parole: “sino al 31 dicembre 2015” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “stabilito al 31 dicembre 2016” e “sino al 31 dicembre 2016”.
2.  All’articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
“3-bis. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3, è prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell’Autorità Competente in merito all’istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all’esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga.
3-ter. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3 è prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4, dell’Allegato II, parte I, alla Parte Quinta del presente decreto ovvero ai sensi dell’Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell’Autorità Competente in merito all’istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all’esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nell’Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto”.
3.  All’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “29 febbraio 2016”.

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Ecco un’anteprima della nostra nuova piattaforma

Per una volta tanto vogliamo parlare anche un pò di Noi.

Nelle prossime settimane, se segui o vorrai seguire il nostro blog, noterai un sostanziale cambiamento, nell’aspetto grafico e nei contenuti. Speriamo tu abbia modo di apprezzare il lavoro che abbiamo svolto in sordina in questi ultimi mesi, che devo ammettere essere stati peraltro un periodo piacevolmente vissuto tra amici, in compagnia di tecnici competenti e preparati, che apportando un personale contributo al lavoro precedentemente svolto hanno dato forma alla nuova grafica del tema di cui poi ti anticiperemo qualche screenshot.

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