La facoltà di intervento spontaneo da parte del proprietario non responsabile dell’inquinamento ai sensi dell’art. 245 del TUA in un procedimento di bonifica non elide il dovere della Provincia di attivarsi per l’individuazione dell’autore dell’inquinamento. Tale assetto è confermato dall’art. 253, che, nel prevedere, a tutela delle finanze dell’ente locale, che, qualora le spese di ripristino siano sostenute dall’amministrazione, si costituisce un onere reale sul sito precisa che tanto il privilegio, quanto la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell’inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell’autorità competente che giustifichi, tra l’altro, l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l’impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.
Ne deriva che il compimento da parte dell’amministrazione dell’attività diretta ad accertare il responsabile non è solo obbligatoria, a tutela della posizione del proprietario incolpevole, ma è condizione per l’attivazione del privilegio speciale e per la ripetizione delle spese nei confronti del proprietario medesimo. Tar Lombardia sentenza del 15.04.2015
SISTRI – approvazione della risoluzione 8-00119
Giugno, il solstizio d’estate è già passato mentre questo articolo viene redatto, ma è recente l’approvazione della risoluzione 8-00119 inerente il SISTRI. Pertanto anche se l’estate è pronta ad invadere le nostre case e le nostre menti sono già proiettate alle vacanze estive ed alla calura in arrivo è tempo di riprendere a parlare del nostro tanto amato quanto odiato e quanto discusso SISTRI.
In questo articolo andremo ad esaminare ciò che è stato approvato nella risoluzione il cui testo, a parere di chi scrive, non aggiunge assolutamente nulla di nuovo a quanto già sapevamo in merito a questo fallace sistema informatico che il Ministero dell’Ambiente si rifiuta di far decadere in tempi di crisi e di ristrettezze economiche comea questo.
Traffico illecito di rifiuti: quando sussiste il carattere abusivo della condotta?
In merito al requisito della abusività della condotta, l’interpretazione prevalente ritiene che sussiste il carattere abusivo dell’attività organizzata di gestione dei rifiuti – idoneo ad integrare il delitto – qualora essa si svolga continuativamente nell’inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni ovvero tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati. Cass. pen. sentenza del 21.05.2015