Legge 06 Agosto 2013 n. 97

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2013.

In data 20 Agosto 2013 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 194 la Legge di cui in oggetto che entrerà in vigore a partire dal 04 Settembre 2013. L’art. 22 del capo V della Legge n. 97/2013 riporta alcune modifiche al Decreto legislativo n. 151 del 25 Luglio 2005 relativo alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Le modifiche apportate riguardano l’allegato 1B del Decreto Legislativo 151/2005. L’allegato riguarda gli esempi di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini della raccolta RAEE ed in particolare: alla Categoria 1 – grandi elettrodomestici le parole “con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni” sono state soppresse; al punto 1.18 le parole “e per il condizionamento” sono state aggiunte. Infine alla categoria 8 Dispositivi Medici si è aggiunto il punto “8.9-bis Test di fecondazione”. Riassumendo, queste tipologie sopra indicate, dall’entrata in vigore della presente Legge, faranno parte della raccolta RAEE.

Sono state apportate delle modifiche per quanto riguarda il raggruppamento dei RAEE domestici effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo di raggruppamento autorizzato. Si è passati da un totale complessivo di 3500 Kg ad un quantitativo di 3500 Kg per ogni singolo raggruppamento ossia R1 (freddo e clima), R2 (altri grandi bianchi) e R3 (tv e monitor) ad eccezione degli R4 (piccoli elettrodomestici) e R5 (sorgenti luminose) per i quali i 3500 Kg dovranno essere considerati come sommatoria.

Rimane confermato che il trasporto dei RAEE verso i centri di raccolta deve essere effettuato con cadenza mensile e comunque, quando il quantitativo raggruppato per singolo raggruppamento R1, R2 ed R3 o sommatoria R4+R5  raggiunge complessivamente i 3500 Kg.

Altro passaggio importante è la riconferma delle caratteristiche del luogo di raggruppamento dei RAEE: (luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato e dotato di appositi sistemi di copertura, anche mobili, in modo da proteggere i RAEE dalle acque meteoriche e dall’azione del vento); e di come devono essere raggruppati (avere cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto dell’Art. 187 del TUA 152/2006, e garantire l’integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose).

Altra importante novità introdotta riguarda l’art. 2, comma 1, lettera d, del DM n. 65 dell’ 08 marzo 2010 nel quale viene soppresso il limite della massa complessiva dell’automezzo adibito al trasporto dei RAEE che era pari a 6000 Kg: d’ora in avanti, potrà essere utilizzato qualsiasi automezzo di qualsiasi portata, purché il quantitativo totale di RAEE trasportati non superi i 3500 Kg.

Scarica il Testo del Decreto

Autore: Ing. Gianfranco Sposato e Ing.  Martina Spanò
Ecomania Servizi S.r.l.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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