Registri di carico e scarico dei rifiuti e SISTRI

La Normativa italiana in materia di gestione dei rifiuti è in continua, anzi in perenne evoluzione.

Il SISTRI è un gatto a sette vite: nasce, si dà per malato e poi muore, ma come la fenice risorge dalle sue ceneri e, al momento, non è dato sapere se saprà davvero volare o quanto meno camminare!
Ad ogni modo, sino a che non verrà chiarito se il sistema per la tracciabilità dei rifiuti funzionerà, è fatto obbligo per molti soggetti, continuare a compilare registri di carico e scarico e formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche e integrazioni, l’ultima delle quali è stata inserita dal D.Lgs. 07/07/2011, n. 121 con decorrenza dal 16/08/2011.
Fatto salvo quanto stabilito all’art. 190, comma 1-bis del D.Lgs. 152/2006, i soggetti di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. a) (leggi: le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti) e di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. b) (leggi: gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006) che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 152/2006 hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.
Le annotazioni sui registri di carico e scarico devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.
I soggetti che non hanno aderito su base volontaria al SISTRI, la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi.
Sono esclusi dall’obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 152/2006.
I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) di cui all’articolo 193, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del SISTRI di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 trasmessa dall’impianto di destinazione dei rifiuti stessi.
I registri di carico e scarico devono essere conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.
Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo qualora ne faccia richiesta.
I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.
Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.
I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.
I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del SISTRI di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.
Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006 sono escluse dagli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico limitatamente ai rifiuti non pericolosi; per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell’elenco dei rifiuti.
La disciplina relativa ai registri di carico e scarico è quella di cui al D.M. 01/04/1998, n. 148.

Ing.Andrea Alessandro MUNTONI
http://www.ingegnereambientale.com

avatar

Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *