Meno di 30 giorni dalla scadenza del Mini Mud

Dovrebbe essere fatto per il periodo 1 gennaio 11 30 maggio 11, data di entrata in vigore dell’operatività del sistri.

Con l’articolo 264-bis, Dlgs 152/2006, in vigore dal 25 dicembre 2010,  per trasportatori, produttori iniziali  di rifiuti, intermediari, centri di recupero e smaltimento, sono venuti meno gli obblighi di presentazione del Mud, in quanto tenuti all’iscrizione ed utilizzo del sistema di tracciabilità dei rifiuti Sistri, al quale il nuovo Ministro dell’Ambiente sembra non intenda rinunciare ritenendo per altro fattibile dare inizio all’operatività del sistema di tracciabilità il 9 febbraio prossimo.
Il Mudino, previsto dall’art 12, comma 1 del Dm 17 dicembre 2009,  a cui farà riferimento la dichiarazione Sistri, non ha visto al momento proroga,  sebbene sia stato disposto l’inizio di operatività del Sistri nel 2012, legge 14 settembre 2011 n.148, pubblicata sulla G.U. n.216 del 16/09/2011,  recante “conversione in legge con modificazioni del decreto-legge del 13 agosto 2011 n.138” .

Cosi restando le cose, si preannuncia un mese in cui fare attenzione ad eventuali Decreti che potrebbero rinviare questa scadenza, che diversamente, renderebbe applicative le sanzioni previste per la mancata o inesatta presentazione del Mud, previsto dal Dlgs 121/2011, Il quale comma 1 stabilisce che “I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e’ effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.
Inoltre, il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

L’incertezza nello svolgere la propria attività, per chi opera nel settore è pressochè costante, impegnati a seguire tutti gli adempimenti necessari…senza certezze sulle tempistiche, aspettando un eventuale proroga dei termini di presentazione, per i quali  sarebbe logico pensare il 30 aprile 2012,  visto che nell’anno ormai trascorso si è continuato ad operare con FIR e registro di C/S come negli anni precedenti.

Ministero dell’Ambiente, Ecocerved, CCIAA e associazioni di categoria al momento non danno notizie in merito,  salvo dire che molto probabilmente ci sarà una proroga dei termini di presentazione, senza ovviamente fornire alcuna certezza.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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