Chiarimenti dall’Albo Gestori Ambientali in merito alla sede secondaria delle imprese che effettuano trasporti transfrontalieri in Italia.
Prot. n. 0146/ALBO/PRES.
OGGETTO: Sede secondaria imprese estere che effettuano trasporti transfrontalieri.
Sono pervenute al Comitato nazionale richieste di chiarimento in ordine alla necessità, per le imprese estere che si iscrivono all’Albo ai sensi dell’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’articolo 17 del D. Lgs. 205/2010, di istituire una sede secondaria con rappresentanza stabile nel termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda d’iscrizione.
Al riguardo il Comitato nazionale ha precisato che il requisito in questione può ritenersi soddisfatto, considerato il disposto dell’articolo 10, comma 2, lettera b), del D.M. 406/98, anche dall’impresa che disponga di un domicilio in Italia.