E’ chiaro che ci sono significative modifiche e aggiornamenti nelle regolamentazioni, specialmente per gli Speditori/Produttori di Merci/Rifiuti pericolosi in ADR.
Per chiarezza, posso riepilogare le principali novità:
- Dal 21-09-2023:
- Per chi è esentato dalla nomina del Consulente ADR, è obbligatoria la tenuta del Registro ADR.
- Si riducono ulteriormente i casi di esenzione dalla nomina del Consulente ADR.
- Dal 01-01-2023:
- Gli Speditori/Produttori di Merci/Rifiuti pericolosi in ADR sono soggetti alla nomina del Consulente ADR.
- Decreto Infrastrutture 07-08-2023:
- Modifica in modo sostanziale le modalità di gestione di merci e rifiuti sottoposti alla disciplina ADR.
- Abroga il D.M. del 04-07-2000.
- Casi di Esenzione dalla Nomina del Consulente ADR:
- Capitoli 3.3, 3.4, 3.5 dell’ADR:
- Esenzione totale senza ulteriori prescrizioni per trasporti soggetti a disposizioni speciali o limiti quantitativi.
- Capitolo 3.4 dell’ADR:
- Esenzione per trasporti in colli con esenzione parziale secondo l’1.1.3.6.
- Ulteriori prescrizioni in caso di esenzione parziale, incluse limiti di numero di operazioni e obbligo di tenuta del Registro ADR.
- Capitoli 3.3, 3.4, 3.5 dell’ADR:
- Spedizioni occasionali alla Rinfusa o in Cisterna:
- Esenzione dalla nomina del Consulente ADR in determinate condizioni.
- Limiti di operazioni e quantità.
- Obbligo di compilare il Registro ADR.
Le prescrizioni standard, come la tracciabilità della classificazione, l’imballaggio ed etichettatura a norma, la compilazione del DDT e la formazione obbligatoria del personale, rimangono invariati.
È importante che le aziende coinvolte comprendano appieno queste nuove regolamentazioni e si conformino alle prescrizioni per evitare sanzioni e garantire la sicurezza e la corretta gestione dei rifiuti pericolosi.