SISTRI – Sotto i 10 dipendenti nessun obbligo di iscrizione…ma non solo

DECRETO 24 aprile 2014
Disciplina delle modalita’ di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonche’ specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006. (14A03549) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2014)
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/04/30/14A03549/sg

I produttori di rifiuti pericolosi che hanno un organico al di sotto dei 10 dipendenti potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il tanto atteso decreto che li esenta dalla iscrizione al SISTRI è finalmente arrivato.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 99 del giorno 30/04/2014 il decreto 24 Aprile 2014  fornisce le nuove disposizioni in merito all’obbligo di aderire al SISTRI.

Vediamo insieme i dettagli e le novità.

Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI:

–          Enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che derivino da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti;

–          Enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che derivino da attività di costruzione e demolizione e da scavo, artigianali, industriali, commerciali, di servizio, sanitarie con più di 10 dipendenti;

–          Enti ed imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio;

–          Enti ed imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania;

–          Enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivanti da attività di pesca professionale ed acquacoltura che abbiano più di 10 dipendenti

Tra i soggetti esclusi ritroviamo:

–          Enti ed imprese, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, che indipendentemente dal numero di dipendenti conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta come descritto all’articolo 183 comma 1 lett. pp) del D.Lgs. 152/2006

–          Enti ed imprese, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, che indipendentemente dal numero di dipendenti, sono iscritti alla sezione speciale “imprese agricole” del Registro imprese e che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta come descritto all’articolo 183 comma 1 lett. pp) del D.Lgs. 152/2006.

Per i soggetti che non aderiscono al SISTRI perché non obbligati o non hanno intenzione di farlo facoltativamente, restano ovviamente fermi gli obblighi in materia di tenuta del registro di carico e scarico.

Per meglio chiarire quale sia la condizione necessaria per l’esclusione dall’obbligo di adesione al SISTRI per i soggetti esclusi è bene rileggere quanto riportato all’articolo 183 comma 1 lett. pp) del D.Lgs. 152/2006

Circuito organizzato di raccolta: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi si cui ai titoli II e III della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto di rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All’accordo di programma ao alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione.

Tra le novità presenti in materia di SISTRI all’interno del decreto, ritroviamo il rinnovato interesse per i tavoli tecnici, tesi all’identificazione di quelle semplificazioni necessarie per il suo utilizzo. Prima fra tutte  viene data come prioritaria la semplificazione per la micro raccolta, la compilazione off-line ed in modalità asincrona delle schede SISTRI, nonché la modifica e l’evoluzione degli apparati tecnologici.

Sul fronte del pagamento dei contributi annui, si sottolinea come siano stati prorogati al 30 Giugno 2014. Come già anticipato dal SISTRI stesso in precedenti occasioni, dall’area “Gestione Azienda” dovrebbe essere possibile effettuare il pagamento per l’anno in corso.

Nota di interesse riveste l’articolo 2 in materia di applicazione del SISTRI al trasporto intermodale:

Il deposito di rifiuti nell’ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all’interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un’impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, è un deposito preliminare alla raccolta a condizione che non superi il termine finale di trenta giorni. Gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un’impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, sono posti a carico dei precedenti detentori e del produttore dei rifiuti, in solido tra loro.
I rifiuti devono essere presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data d’inizio dell’attività di deposito preliminare alla raccolta. Se alla scadenza di tale termine i rifiuti non sono presi in carico dall’impresa navale o ferroviaria o da altri operatori che effettuano il successivo trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, immediatamente e comunque non oltre le successive 24 ore, al produttore nonché, se esistente, all’intermediario o al diverso soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo, deve provvedere alla presa in carico di detti rifiuti per il successivo trasporto e la corretta gestione dei rifiuti stessi.
La presa in carico dei rifiuti e la comunicazione entro i termini previsti escludono, per i soggetti rispettivamente obbligati a detti comportamenti, la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato (art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006).
E’ fatto comunque obbligo al soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi di garantire che il deposito preliminare alla raccolta sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria.

Notevoli saranno i commenti e le riflessioni che si faranno in merito a quest’articolo di legge nel corso dei prossimi giorni.

I continui mutamenti di questo sistema di tracciamento elettrico dei rifiuti, almeno a parere di chi scrive, continuano a dimostrare una lieve presa di coscienza, da parte del legislatore, della macchinosità del proprio “gioiello” informatico. Non saprei dire al momento se le continue semplificazioni siano un bene o un male per la corretta gestione dei rifiuti. Fatto sta che se da un lato la continua esclusione di taluni soggetti dall’obbligo di adesione al SISTRI è un alleggerimento per le imprese, dall’altra si continua a lavorare mettendo toppe ad un sistema che avrebbe dovuto garantire la completa tracciabilità dei rifiuti. E’ chiaro che così non è, e che gli appesantimenti di questo sistema vanno ora a riversarsi sui trasportatori e sugli impianti i quali sono comunque costretti ad adottare un doppio regime per i rifiuti trasportati e trattati (pericolosi e non pericolosi) oltre a dover continuare a compilare per conto del produttore le famigerate schede sistri. Quali siano poi le reali responsabilità ai quali gli operatori si espongono con questo sistema ancora non è chiaro, ma i futuri controlli da parte degli organi di vigilanza sapranno darci lumi in merito.

Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti
Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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