Smarrimento della quarta copia del formulario identificazione rifiuti

di Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com

Grazie alle recenti modifiche normative, in parte grazie anche all’introduzione del SISTRI, allo sviluppo delle certificazioni ambientali nelle aziende, negli ultimi due anni si è assistito ad un progredire dell’attenzione da parte delle imprese nei confronti della corretta gestione dei rifiuti speciali.

Ciò si è tradotto nella consapevolezza, da parte del produttore di rifiuti, di quali sono i suoi diritti e doveri. Ovviamente la strada che dobbiamo percorrere è ancora lunga ma finalmente le basi sembrano essere state gettate.

E’ tal proposito che questo breve articolo intende portare all’attenzione del lettore la questione riguardante la “quarta copia del formulario di identificazione rifiuti”.

Stante l’obbligatorietà per il produttore di rifiuti di sincerarsi dell’esistenza di autorizzazioni in capo al trasportatore ed all’impianto di destinazione, nonché all’intermediario, prima che il rifiuto sia partito (e non come spesso accade qualche mese dopo), tra gli obblighi del produttore c’è quello di assicurarsi che i suoi rifiuti siano giunti a destino.

Come ben sappiamo ormai i rifiuti durante il loro trasporto, dal luogo di produzione al luogo di destinazione, deve essere sempre accompagnato dal formulario di identificazione rifiuti, ossia quel documento, redatto in 4 copie su carta autoricalcante, recante tutti i dati relativi ai soggetti che partecipano alla gestione dei rifiuti ed i dati caratteristici del rifiuto trasportato.

Ciò che pochi sanno e che quindi molti ignorano è che al produttore del rifiuto spettano due copie del formulario. La prima viene rilasciata dal trasportatore nel momento in cui il rifiuto è stato preso in carico e quindi reca compilati tutte le sezioni meno la sezione 11 ovvero l’ultima in calce al documento riservata al destinatario. All’arrivo del rifiuto presso l’impianto di destinazione, il destinatario dopo aver verificato la conformità del rifiuto e tutti i dati riportati sul formulario, nonché dopo aver pesato il rifiuto, compila l’ultima sezione ad egli riservata e trattenendo per sé una delle tre copie che hanno accompagnato il rifiuto, restituisce le altre due al trasportatore il quale ha l’obbligo di restituirla entro 3 mesi dall’avvenuta movimentazione al produttore di rifiuti.

Tale copie recando il peso riscontrato a destino del rifiuto e la firma per accettazione da parte del destinatario, certifica l’avvenuto e corretto conferimento del rifiuto.

Purtroppo molto spesso le cosiddette “quarte copie” ovvero la copia di competenza del produttore vengono inviate a mezzo posta ordinaria e causa disguidi postali la stessa non viene ricevuta dal produttore il quale si trova così a non poter adempiere ai propri obblighi di conservazione dei formulari e di accertamento di avvenuta consegna del rifiuto presso l’impianto di destinazione.

Quando ciò si verifica non vuol dire che il produttore è sgravato di ogni responsabilità ma tutto il contrario. E’ infatti obbligo del produttore sincerarsi che i suoi rifiuti siano giunti ed accettati presso l’impianto di destinazione e sarebbe buona norma, data l’evoluzione tecnologica, richiedere al trasportatore o all’impianto di destinazione o nei casi in un cui sia presente all’intermediario, una scansione della copia del formulario. In questo modo si viene rapidamente a conoscenza del peso riscontrato a destino del rifiuto e si possono anche chiudere correttamente le registrazioni di carico e scarico, oltreché essere certi dell’avvenuto conferimento.

Se entro 3 mesi dalla movimentazione, la quarta copia del formulario non dovesse essere stata ricevuta, il produttore potrà richiedere al trasportatore, o all’impianto di destinazione o all’intermediario (se presente) spiegazioni in merito alla copia del formulario di propria competenza e sporgere denuncia agli organi competenti.

In questi casi ogni attore della filiera dovrà poi dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi in merito all’invio della quarta copia del formulario e dovrà essere prodotta in ogni caso la copia conforme del formulario da consegnare al produttore di rifiuti affinché possano essere adempiuti i regolari obblighi di legge in materia di registrazione ed archiviazione del formulario.

Si osservi quindi che la prassi spesso adottata di ignorare il problema, salvo i casi in cui si verificano poi controlli da parte degli organi competenti, non è certamente una buona abitudine.

Allo stesso modo lo smarrimento da parte del produttore della quarta copia del formulario denota spesso una incuria o incoscienza nella corretta gestione dei rifiuti che rischia di esporre l’intera azienda a sanzioni facilmente evitabili.

Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la corretta gestione dei rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

2 thoughts on “Smarrimento della quarta copia del formulario identificazione rifiuti

  1. Bongiorno,
    lavoro presso un impianto e come prassi a fine mese invio le 4e copie via posta.
    Un cliente lamenta la mancata ricezione della sua copia.
    Gli ho inviato la fotocopia del formulario attestante l’avvenuta ricezione da parte dell’ipianto, ma dice che non basta.
    Secondo lui dovrei fare denuncia, ma non ho capito se ai CC o alla Provincia.
    Nel caso basta effettuare una fotocopia, apporvi la dicitura “copia conforme all’originale” e una marca da bollo?
    La ringrazio per la gentile collaborazione

  2. Buona sera Vanessa, non serve nessuna denuncia….è sufficente produrre una copia conforme all’originale. Solitamente emesso da una pubblica amministrazione o da un pubblico ufficiale per legge autorizzato a tale funzione, che attesta con dichiarazione formale la fedele corrispondenza della copia all’originale.

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