Sottoprodotti: quando si ha certezza del riutilizzo?

cassazioneÈ prevalente la qualifica di sottoprodotto rispetto a quella di rifiuto quando vi sia la certezza che la sostanza sarà utilizzata nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi. La certezza dell’impiego da parte di terzi in un separato ciclo produttivo può derivare anche dal fatto che per la sostanza esista un mercato o una domanda, condizione che in base all’art. 184-ter comma 1-b del Dlgs. 152/2006 concorre a determinare la perdita della qualità di rifiuto. È evidente, infatti, che il produttore del rifiuto, quando vi sia un soggetto disposto ad acquistare o a ritirare questa sostanza come combustibile, non ha più l’esigenza di sbarazzarsene come rifiuto (TAR Lombardia, sentenza dell’8 aprile 2015). Si tratta di una conclusione tanto interessante quanto, v’è da ritenere, non condivisa dalla Suprema Corte di Cassazione per la quale il fatto che il rifiuto abbia un mercato non ne esclude la qualifica.

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Salvatore Casarrubia

Avvocato specializzato in diritto ambientale, diritto della sicurezza sul lavoro e in diritto penale impresa.

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