Ecoreati e nuove regole per la classificazione dei rifiuti

traffico illecito di rifiutiDiverse sono le novità da segnalare nel campo della legislazione ambientale: ecoreati, nuove regole per la classificazione dei rifiuti, bonifica siti contaminati e verifica di assoggettabilità a VIA. Sul piano della prassi applicativa continua il dibattito sui sottoprodotti (a quali condizioni non si scivola nel girone dei rifiuti), con prese di posizioni, tra la giurisprudenza amministrativa e quella penale, non sempre coincidenti, a beneficio dell’esigenza di certezza delle regole per tutti gli operatori del settore.

ECOREATI

Approvato in Senato il disegno di legge sui cd. Ecoreati. Il provvedimento legislativo è in attesa della promulgazione del Capo dello Stato e della successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tra le novità va segnalata non solo l’introduzione di nuovi delitti in materia ambientale nel corpo del codice penale, ma altresì la previsione della confisca, anche per equivalente, delle cose che costituirono il prodotto o il profitto del reato o servirono a commettere il reato, che può essere evitata con la bonifica o il ripristino dello stato dei luoghi. Quanto alle vecchie contravvenzioni penali del TUA, sempre che non sia stato cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, è stata introdotta la possibilità di un pagamento in misura ridotta, ai fini estintivi del reato, e previo adempimento di una prescrizione volta ad eliminare la violazione ed asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata.

CLASSIFICAZIONE RIFIUTI

Dal 1° giugno si applicheranno la Decisione 2014/955/UE, che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all’Elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; nonché il Regolamento UE 1357/2014 che sostituisce l’Allegato III della direttiva 2008/98/CE e che abroga alcune direttive, ridisegnando le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nelle sigle (da H si passa ad HP), alcune anche nelle definizioni, ma soprattutto nei limiti di concentrazione. Merita di essere segnalata la Decisione nella parte in cui (si veda l’Allegato) pone fine alla provvisoria restaurazione della cd. teoria della presunzione della pericolosità dei rifiuti con codice CER speculare, avvenuta per effetto dell’art. 13, co. 5, lett. b –bis) del D.L. n. 91/2014 (in vigore dal 17.02.2015).

BONIFICA SITI

Il D.M. 120/2014 ha rideterminato, elevandoli, gli importi dei lavori di bonifica cantierabili sui quali sono basate le classi d’iscrizione nelle categorie 9 e 10. Al riguardo, il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali, considerando che i requisiti previsti per l’iscrizione nelle suddette categorie e relative classi, non sono al momento mutati, ha ritenuto di chiarire che le imprese iscritte ai sensi del D.M. 406/98 possono essere considerate iscritte nelle corrispondenti classi previste dal D.M. 120/2014. Per l’iscrizione in cat. 10 continua ad applicarsi il D.M. 5 febbraio 2004 in materia di garanzie finanziarie; resta pertanto immutata anche la garanzia di euro 15.000,00 (quindicimila) prevista per l’iscrizione in classe E relativamente a lavori di bonifica cantierabili fino ad euro 25.000,00 (venticinquemila). Circolare n. 306 del 21 aprile 2015

Pubblicato in G. U. n. 68 del 23.3.2015 il Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il D.M. 12 febbraio 2015, n. 31, è entrato in vigore il 7.04.15.

Avv. Salvatore Casarrubia
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Salvatore Casarrubia

Avvocato specializzato in diritto ambientale, diritto della sicurezza sul lavoro e in diritto penale impresa.

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