La pericolosità dei rifiuti in ADR

Uno dei maggiori problemi nella gestione dei rifiuti è sicuramente costituito dalla diversa classificazione di pericolosità tra la normativa rifiuti, D. Lgs 152/2006 e modifiche, e quelli adottati dalla normativa sul trasporto di merci pericolosi ADR o, nel caso di trasporto intermodale, secondo altri regolamenti o codici internazionali (RID, ICAO, IMDG) che ne regolamentano il trasporto.

Tra le prime informazioni utili per la classificazione del rifiuto, possono essere quelle dedotte dalle etichette di pericolo presenti sui contenitori e dalle schede di sicurezza (SDS). Questi ultimi documenti, devono essere obbligatoriamente forniti agli utilizzatori di sostanze chimiche e devono essere mantenuti integri durante tutto il ciclo di vita del sostanza stessa compresi il loro trasporto, carico e scarico. E’ utile ricordare che il REACH (regolamento UE 1907/2006) ha predisposto una regolamentazione sulle SDS in modo tale che, tutti gli operatori e utilizzatori delle sostanze chimiche, possano… Leggi Articolo Completo

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Restrizioni nelle gallerie – ADR 2013

Il paragrafo 1.9.5 ha come novità importante l’inclusione delle merci pericolose confezionate in Quantità Limitata (capitolo 3.4 ADR) tra le merci pericolose soggette alla restrizione in gallerie di Categoria E.

In particolar modo, le unità di trasporto con a bordo merci in quantità limitate in quantitativi superiori a 8 tonnellate, non possono viaggiare attraverso le gallerie di Categoria E.

Di seguito le due novità introdotte dall’ADR 2013.

1.9.5.2 Determinazione delle categorie

1.9.5.2.2 […] Categoria di galleria E: Restrizione al trasporto di tutte le merci pericolose salvo i Numeri ONU 2919, 3291, 3331, 3359 e 3373, e per tutte le merci pericolose trasportate secondo le disposizioni del Capitolo 3.4 nel caso in cui le quantità trasportate superino le 8 tonnellate di massa totale lorda per unità di trasporto.

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L’Accordo Multilaterale M255

Recentemente l’Italia ha firmato l’Accordo Multilaterale, M255, come previsto dal capitolo 1.5 dell’ADR.

L’Accordo, la cui data di scadenza è fissata per il 1 gennaio 2017, già sottoscritto dalla Francia, prevede la possibilità per le bombole in acciaio, saldate e ricaricabili, utilizzate per il trasporto del GPL (gas di petrolio liquefatto) con numero ONU 1011, 1075, 1965, 1969 e 1978, di essere esentate dall’obbligo di verifica dello stato interno (come previsto al paragrafo 6.2.1.6.1 (b) dell’ADR, e disposto al paragrafo 6.2.3.5.1 dell’ADR).

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ADR 2013 – prodotti chimici sotto pressione.

Con la cordiale collaborazione del Dott. Busolo Filippo, riportiamo alcuni aspetti della normativa sul trasporto di merci e rifiuti pericolosi su strada in merito ai prodotti chimici sotto pressione, novità presente nel’ ADR 2013.
Consigliamo pertanto i nostri lettori di seguire l’evolversi e lo sviluppo del sito specifico di riferimento all’indirizzo  www.adrrifiuti.it

Nell’ADR 2013 nella sezione 2.2.2, viene introdotta una nuova suddivisione dei gas, con l’introduzione dei “prodotti chimici sotto pressione”, contrassegnati dai nuovi codici di classificazione identificati con la cifra “8”: I prodotti chimici sotto pressione sono definiti nella sezione 1.2.1 come: “liquidi, paste o polveri, pressurizzati con un … ADR 2013 – prodotti chimici sotto pressione

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