DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2011, n. 21 Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti

Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/2011

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2011, n. 21 Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante l’attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonche’ l’attuazione della direttiva 2008/103/CE.
(GU n. 61 del 15-3-2011 )

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34,  recante  disposizioni  per l’adempimento di  obblighi  derivanti dall’appartenenza  dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2007, ed, in  particolare, l’articolo 1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 20  novembre  2008,  n.  188,  recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile,  accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Vista  la  direttiva  2006/66/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e  ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Vista  la  direttiva  2008/103/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all’immissione di pile e accumulatori sul mercato;
Vista la decisione 2009/603/CE  della  Commissione,  del  5  agosto 2009, che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori  di pile e accumulatori in conformita’  della  direttiva  2006/66/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2010;
Sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei deputati;
Preso  atto  che  la  competente  commissione  del   Senato   della Repubblica non ha espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 9 febbraio 2011;
Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia, dell’economia  e  delle   finanze,   dell’interno,   dello   sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e

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Deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Dal 25 novembre 2010 è in vogore il DECRETO LEGISL ATIVO 3 dicembre 2010, n. 205: “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento  europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifi uti e che abroga alcune direttive.”

Il nuovo decreto n. 205 Disciplinato dall’art.10, introduce le seguenti specifiche andando a  modificare la parte IV del D.Lgs 152/2006:

Il “deposito temporaneo” è definito

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Pubblicata la Direttiva 2010/61/UE recepimento di ADR RID e ADN 2011

Emanata la direttiva 2010/61/UE del 2 settembre 2010, pubblicata sulla GUUE L 233 del 3 settembre 2010, che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

L’allegato I, sezione I.1
L’allegato II, sezione II.1
L’allegato III, sezione III.1

Rimandano a disposizioni stabilite in accordi internazionali inerenti al trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia o vie navigabili.
Le disposizioni aggiornate e le versioni modificate si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2011, con un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2011.

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Applicazione disposizioni decreto legislativo 3 dicembre 2010 n.205.

Il comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha recentemente emanato una circolare “Prot. n°240 del 9 Febbraio 2011”, la quale dispone le applicazioni al decreto legislativo n°205 del 3 Dicembre 2010.

Iscrizioni in essere:

  • Le imprese e gli enti iscritti all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerati dall’obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi;
  • L’iscrizione all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie;
  • Le imprese iscritte nelle categorie 4 e 5 possono richiedere la cancellazione dalla categoria 4 e la revoca dell’accettazione della relativa garanzia finanziaria prestata;

Iscrizioni nelle categorie 2 e 3:

  • Non viene più prevista la specifica procedura d’iscrizione per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti avviati alle operazioni di recupero;

Prot. n. 240/ALBO/PRES
OGGETTO: Applicazione disposizioni decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205.
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 205/10, sono pervenute richieste di chiarimento in ordine al nuovo regime d’iscrizione all’Albo.
Con riferimento all’applicazione delle nuove disposizioni, il Comitato Nazionale ha ritenuto di diramare le seguenti direttive.
A. Iscrizioni in essere
I commi 7 e 10 dell’articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituiti dall’articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, prevedono che:

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