Dal 25 novembre 2010 è in vogore il DECRETO LEGISL ATIVO 3 dicembre 2010, n. 205: “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifi uti e che abroga alcune direttive.”
Il nuovo decreto n. 205 Disciplinato dall’art.10, introduce le seguenti specifiche andando a modificare la parte IV del D.Lgs 152/2006:
Il “deposito temporaneo” è definito all’articolo 10 comma 1 lett. bb dello stesso D. Lgs. 205/2010 come “…raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti” a precise condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita’ alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita’ in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In
ogni caso, allorche’ il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non puo’ avere durata superiore ad un anno;
3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche’, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalita’ di gestione del deposito temporaneo;
Rispetto al dl 152/2006 , il nuovo dl 205/2010 cambia solo il quantitativo massimo di rifiuti in deposito prima di doverli smaltire : prima il quantitativo ammesso era di 20 mc. per i “non pericolosi”, mentre per i “pericolosi” il limite era di 10 mc.
L’art 10 lettera bb, comma 2 indica un limite complessivo di 30 mc, di cui al massimo 10 mc. di “rifiuti pericolosi”.
Quindi se non si avessero rifiuti “pericolosi”, si può arrivare ad avere sino a 30 mc di “rifiuti non pericolosi” in deposito.
E’ mantenuto , in alternativa, il limite temporale dello smaltimento trimestrale, indipendentemente dalle quantità. In ogni caso, come prima, lo smaltimento deve avvenire almeno 1 volta all’anno.
Etichettatura rifiuti in deposito temporaneo
Devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose.
Per i pericolosi è sufficente apporre la R su fondo giallo, il tipo di rifiuto e il relativo codice CER sul contenitore nel rispetto della legislazione in materia di rifiuti, più eventuale etichettatura “ADR” da applicare in funzione della classificazione del rifiuto se il trasporto deve essere effettuato secondo i criteri definiti dall’accordo ADR, in quanto le due normative rimangono distinte tra loro e non sovrapponibili.