Deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Dal 25 novembre 2010 è in vogore il DECRETO LEGISL ATIVO 3 dicembre 2010, n. 205: “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento  europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifi uti e che abroga alcune direttive.”

Il nuovo decreto n. 205 Disciplinato dall’art.10, introduce le seguenti specifiche andando a  modificare la parte IV del D.Lgs 152/2006:

Il “deposito temporaneo” è definito all’articolo 10 comma 1 lett. bb  dello stesso D. Lgs. 205/2010 come “…raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta,  nel luogo in cui gli stessi sono prodotti” a precise condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti  organici  persistenti  di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni,  devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che  regolano  lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o  di  smaltimento  secondo  una  delle  seguenti  modalita’ alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:con  cadenza  almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita’ in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente  i  30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.  In
ogni caso,  allorche’  il  quantitativo  di  rifiuti  non  superi  il predetto limite all’anno,  il  deposito  temporaneo  non  puo’  avere durata superiore ad un anno;
3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per  categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto  delle  relative  norme  tecniche, nonche’, per i rifiuti  pericolosi,  nel  rispetto  delle  norme  che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4)  devono  essere   rispettate   le   norme   che   disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con  decreto  del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate  le modalita’ di gestione del deposito temporaneo;

Rispetto al dl 152/2006 , il nuovo dl 205/2010 cambia solo il  quantitativo massimo di rifiuti in deposito prima di doverli smaltire : prima il quantitativo ammesso era  di 20 mc. per i “non pericolosi”, mentre per i “pericolosi” il limite era di 10 mc.

L’art 10 lettera bb, comma 2 indica un limite complessivo di 30  mc, di cui al massimo 10 mc. di “rifiuti pericolosi”.
Quindi  se non si avessero rifiuti “pericolosi”, si può arrivare ad avere sino a 30 mc di “rifiuti non pericolosi” in deposito.

E’ mantenuto , in alternativa, il limite temporale dello smaltimento  trimestrale, indipendentemente dalle quantità. In ogni caso, come prima, lo smaltimento deve avvenire almeno 1 volta all’anno.

Etichettatura rifiuti in deposito temporaneo

Devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose.

Per i pericolosi è sufficente apporre la R su fondo giallo, il tipo di rifiuto e il relativo codice CER sul contenitore nel rispetto della legislazione in materia di rifiuti, più eventuale etichettatura “ADR” da applicare in funzione della classificazione del rifiuto se il trasporto deve essere effettuato secondo i criteri definiti dall’accordo ADR, in quanto le due normative rimangono distinte tra loro e non sovrapponibili.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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