Semplificazioni in vista per l’autorizzazione unica ambientale (AUA)

Semplificazioni in vista per l’autorizzazione unica ambientale (AUA). A seguito riportiamo il DPR 13 marzo 2013, n. 59, regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale. Stiamo realizzando in collaborazione con alcuni studi del settore una guda semplificativa in merito. Torna presto a visitarci.

Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/2013

DPR 13 marzo 2013, n. 59

Decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59

Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla

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La raccolta dei RAEE riparte dai Parchi Commerciali

Il Meraville di Bologna in prima linea nella sperimentazione
Il Parco Commerciale Meraville è il primo in Europa a sperimentare il RAEEparking, il cassonetto intelligente dove conferire i rifiuti elettronici. «La collaborazione con la GDO può dare buoni risultati per l’ambiente», spiega il consorzio Ecolight

Il mondo della distribuzione in prima linea nella raccolta dei rifiuti elettronici. Grazie al progetto europeo Identis WEEE, promosso dalla multiutility Hera, dal consorzio Ecolight e dalla fondazione spagnola Ecolum, è stata avviata la sperimentazione per la raccolta dei rifiuti elettronici di piccole dimensioni attraverso dei cassonetti intelligenti nei centri commerciali. Al parco commerciale Meraville di Bologna in via Tito Carnacini, il più grande Parco Commerciale della città e tra i primi della regione, è stato posizionato il RAEEparking, un cassonetto intelligente interamente automatizzato che permette il corretto conferimento di piccoli elettrodomestici, televisori e monitor, e pile. Dotato di un sistema di tracciabilità del rifiuto, il dispositivo è stato progettato sotto la supervisione di Ecolight, consorzio che si occupa della gestione dei RAEE, delle pile e degli accumulatori a fine vita, e vedrà coinvolti nei prossimi mesi altre realtà della grande distribuzione in Emilia Romagna.
«È un prototipo assolutamente innovativo, pensato non solamente per rispondere alle necessità normative e ambientali in tema di RAEE, ma anche per migliorare la qualità e la quantità di rifiuti elettronici raccolti», premette Giancarlo Dezio, direttore generale di Ecolight consorzio di riferimento per la GDO. Il progetto Identis WEEE, progetto finanziato nell’ambito del

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DICHIARAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI GAS FLUORURATI

Informazioni per operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra

L’obiettivo principale del Regolamento (CE) n.842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (di seguito denominato Regolamento F-Gas) ha come obiettivo principale la riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplate dal Protocollo di Kyoto.

Il Regolamento F-Gas riguarda il contenimento, l’uso, il recupero e la distruzione di taluni gas fluorurati ad effetto serra, l’etichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, il controllo sul loro utilizzo, i divieti in materia di immissione in commercio di alcuni prodotti e apparecchiature, nonché la formazione e la certificazione del personale e delle società addetti alle attività contemplate nel Regolamento.

Ne consegue che sono interessati dal Regolamento F-Gas vari soggetti coinvolti nel ciclo di vita dei gas fluorurati, tra cui produttori, importatori ed esportatori di tali gas, nonché fabbricanti e importatori di taluni prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati e operatori delle apparecchiature.

Il 20 aprile 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 recante attuazione del predetto Regolamento F-Gas.

Il D.P.R. n. 43/2012, entrato in vigore il 5 maggio 2012, stabilisce all’articolo 16, che entro il 31 maggio di ogni anno (a partire già dal 2013), gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e

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Sanzioni per mancata o inesatta compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, dei formulari di identificazione dei rifiuti o per false dichiarazioni sulla natura dei rifiuti

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 14 aprile 2006, n. 88 – Supplemento Ordinario, n. 96) recante “Norme in materia ambientale”, anche noto come “Codice dell’ambiente”, prevede che ciascun soggetto obbligato garantisca e assicuri una corretta, attenta e puntuale gestione dei rifiuti, tanto più se pericolosi.

Nella Parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e in particolare al Titolo VI (Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali), sono riportate le sanzioni previste a carico delle Organizzazioni che non ottemperino fedelmente e puntualmente agli obblighi formali consistenti nella compilazione del registro di carico e scarico, del formulario di identificazione dei rifiuti e del Modello Unico di Dichiarazione, che dovrebbero a breve essere sostituiti – per i rifiuti pericolosi – con l’inizio dell’operatività del Sistema per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 di recente previsto per il 1 ottobre 2013 (cfr. D.M. 20/03/2013).

In particolare, l’articolo 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., prevede che i soggetti di cui all’articolo 190 (Registri di carico e scarico), comma 1, del D.Lgs. 152/2006 che non abbiano aderito al SISTRI, e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 € (diconsi duemilaseicento euro) a 15.500 € (diconsi quindicimilacinquecento euro). Il Legislatore precisa, relativamente alle sanzioni comminabili in caso di

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