ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Deliberazione 15 dicembre 2010
Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti.
IL COMITATO NAZIONALE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese tenute ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, gli intermediari e i commercianti di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dell’ambiente di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Albo, e, in particolare, l’articolo 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato Nazionale dell’Albo la
determinazione dei criteri per
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