Oli usati Articolo 31 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Oli usati e comunicazioni alla Commissione europea)

1. Dopo l’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152, sono inseriti i seguenti articoli: “Articolo 216-bis

(Oli usati)

1. Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione  dei  rifiuti pericolosi, gli oli usati sono gestiti in base  alla  classificazione attribuita ad essi ai sensi e per gli effetti dell?articolo 184,  nel rispetto delle disposizioni della parte IV del presente decreto e, in particolare, secondo l?ordine di priorita’ di cui  all’articolo  179, comma 1.
2.  Fermo  quanto  previsto  dall’articolo   187,   il   deposito temporaneo,  la  raccolta  e  il  trasporto  degli  oli  usati   sono realizzati in modo  da  tenere  costantemente  separate,  per  quanto tecnicamente possibile, tipologie di oli usati da destinare,  secondo l’ordine di priorita’ di cui all’articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. E’ fatto comunque divieto di miscellare gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze.
3. Gli oli usati devono essere gestiti:

Approfondisci

Determinazione delle attivita’ e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate Articolo 27 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L’articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e’ sostituito dal seguente: “Articolo 214

(Determinazione delle attivita’ e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate)

1. Le procedure semplificate  di  cui  al  presente  capo  devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale  e controlli efficaci  ai  sensi  e  nel  rispetto  di  quanto  disposto dall’articolo 177, comma 4.
2. Con decreti del Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attivita’  che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole  e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita’ le norme,  che fissano i tipi e le quantita’ di rifiuti e le condizioni in base alle quali  le  attivita’  di  smaltimento  di  rifiuti   non   pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e  le attivita’ di recupero di cui all’Allegato C  alla  parte  quarta  del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate  di  cui agli articoli 215 e  216.  Con  la  medesima  procedura  si  provvede
all’aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al  comma  2  e  le  procedure semplificate devono garantire che i tipi o

Approfondisci

Articolo 25 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 212 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ cosi’ sostituito: “2. Con decreto del Ministero dell’ambiente e  della  tutela  del territorio e del mare sono istituite sezioni  speciali  del  Comitato nazionale per ogni singola attivita’ soggetta ad iscrizione all’Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  e  ne vengono fissati composizione  e  competenze.  Il  Comitato  nazionale dell’Albo ha potere deliberante ed e’ composto da  diciannove  membri effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica  o

Approfondisci

Articolo 21 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 205 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: In ogni ambito” sono  sostituite  dalle seguenti: “Fatto salvo  quanto  previsto  al  comma  1-bis,  in  ogni ambito”;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: “1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista  tecnico,  ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi  di  cui al comma 1, il comune puo’ richiedere  al  Ministro  dell’ambiente  e della tutela del territorio e del mare una deroga al  rispetto  degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata  la  sussistenza  dei

Approfondisci