(Modifiche all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. All’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ cosi’ sostituito: “2. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attivita’ soggetta ad iscrizione all’Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell’Albo ha potere deliberante ed e’ composto da diciannove membri effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o
giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell’economia e delle finanze
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
f) uno dal Ministro dell’interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall’Unione italiana delle Camere di commercio industria,
artigianato e agricoltura;
i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente
rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui due
dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli
autotrasportatori e due dalle organizzazioni che rappresentano i
gestori dei rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle
imprese che effettuano attivita’ di bonifica dei siti e di bonifica
di beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo e’ nominato un
supplente.”;
b) il comma 4 e’ abrogato;
c) i commi da 5 a 19 sono sostituiti dai seguenti:
“5. L’iscrizione all’Albo e’ requisito per lo svolgimento delle
attivita’ di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti,
di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed
intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono
esonerati dall’obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di
cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233,
234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente
all’attivita’ di intermediazione e commercio senza detenzione di
rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende
speciali,i consorzi di comuni e le societa’ di gestione dei servizi
pubblici ci cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,
l’iscrizione all’Albo e’ effettuata con apposita comunicazione del
comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale
territorialmente competente ed e’ valida per i servizi di gestione
dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui
al presente comma, gia’ effettuate alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro
naturale scadenza.
6. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e
costituisce titolo per l’esercizio delle attivita’ di raccolta, di
trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le
altre attivita’ l’iscrizione abilita allo svolgimento delle attivita’
medesime.
7. Gli enti e le imprese iscritte all’Albo per le attivita’ di
raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate
dall’obbligo di iscrizione per le attivita’ di raccolta e trasporto
dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attivita’ non
comporti variazione della classe per la quale le imprese sono
iscritte.
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano
operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche’ i
produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni
di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita’
non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono
soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che
tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria
dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie
finanziarie e sono iscritti in un’apposita sezione dell’Albo in base
alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
provinciale dell’Albo territorialmente competente che rilascia il
relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la
comunicazione l’interessato attesta sotto la sua responsabilita’, ai
sensi dell’articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede
dell’impresa, l’attivita’ o le attivita’ dai quali sono prodotti i
rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;c) gli
estremi identificativi e l’idoneita’ tecnica dei mezzi utilizzati per
il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalita’ di
effettuazione del trasporto medesimo; d) l’avvenuto versamento del
diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi
dell’articolo 21 del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile
1998, n. 406. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e
l’impresa e’ tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta
successivamente all’iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente
comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti
della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire sistema di
controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui
all?articolo 188-bis, comma 2, lett. a), procedono, in relazione a
ciascun autoveicolo utilizzato per la raccolta e il trasporto dei
rifiuti, all’adempimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 3,
comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare in data in data 17 dicembre 2009. La
Sezione regionale dell’Albo procede, in sede di prima applicazione
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, alla sospensione d’ufficio dall’Albo degli autoveicoli
per i quali non e’ stato adempiuto l’obbligo di cui al precedente
periodo. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l’obbligo di
cui sopra sia stato adempiuto, l’autoveicolo e’ di diritto e con
effetto immediato cancellato dall’Albo.
10. L’iscrizione all’Albo per le attivita’ di raccolta e
trasporto dei rifiuti pericolosi, per l’attivita’ di intermediazione
e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, e’
subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore
dello Stato i cui importi e modalita’ sono stabiliti con uno o piu’
decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese
registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta
per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione
ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di
entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalita’ e
gli importi previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente in data 8
ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
1997, come modificato dal decreto del Ministro dell’ambiente in data
23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26
giugno 1999.
11. Le imprese che effettuano le attivita’ di bonifica dei siti e
di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee
garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente
competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri
generali di cui all’articolo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie
sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai
sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel
caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi
della norma Uni En Iso 14001.
12. Sono iscritti all’Albo le imprese e gli operatori logistici
presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di
terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito
del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della
presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o
navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4
aprile 1977, n. 135, e’ delegato dall’armatore o noleggiatore, che
effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di
controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui
all?articolo 188-bis, comma 2, lett. a). L’iscrizione deve essere
rinnovata ogni cinque anni e non e’ subordinata alla prestazione
delle garanzie finanziarie.
13. L’iscrizione all’Albo ed i provvedimenti di sospensione, di
revoca, di decadenza e di annullamento dell’iscrizione, nonche’
l’accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie
che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla
Sezione regionale dell’Albo della regione ove ha sede legale
l’impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle
direttive emesse dal Comitato nazionale.
14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell’Albo gli
interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta
giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato
nazionale dell’Albo
15. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere
del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono
definite le attribuzioni e le modalita’ organizzative dell’Albo, i
requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei
responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalita’ di
iscrizione, i diritti annuali d’iscrizione. Fino all’adozione dei
predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili,
le disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile
1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell’Albo.
Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per l’iscrizione, validi per tutte
le sezioni, al fine di uniformare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa sull’autotrasporto, sul
trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile
interna, in coerenza con la finalita’ di cui alla lettera a);
c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di
segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
d) ridefinizione dei diritti annuali d’iscrizione relativi alle
imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all’Albo nazionale gestori
ambientali;
e) interconnessione e interoperabilita’ con le pubbliche
amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri;
f) riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio
dell’Albo e delle cause di cancellazione dell’iscrizione;
g) definizione delle competenze e delle responsabilita’ del
responsabile tecnico.
16. Nelle more dell’emanazione dei decreti di cui al presente
articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti
l’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del
presente decreto, la cui abrogazione e’ differita al momento della
pubblicazione dei suddetti decreti.
17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e
delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate
derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali
d’iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalita’ di
versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Fino
all’adozione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui
al decreto del Ministro dell’ambiente in data 29 dicembre 1993, e
successive modificazioni, e le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell’ambiente in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui
all’articolo 7 comma 7, del decreto del Ministro dell’ambiente 29 in
data dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592,
articolo 04, dell’entrata del Bilancio dello Stato, per essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
al Capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
18. I compensi da corrispondere ai componenti del Comitato
nazionale dell’Albo e delle Sezioni regionali dell’Albo sono
determinati ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del decreto del
Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, 406.
19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli
articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’esercizio di
un’attivita’ privata puo’ essere intrapreso sulla base della denuncia
di inizio dell’attivita’ non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell’Albo.”;
d) i commi da 20 a 28 sono abrogati.
2. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali
dell’Albo sono svolte, sino alla scadenza del mandato in corso alla
data di entrata in vigore del presente articolo, rispettivamente dal
Comitato nazionale integrato da due membri in rappresentanza delle
organizzazioni imprenditoriali e dalle Sezioni regionali dell’Albo
nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.