Articolo 25 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 212 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ cosi’ sostituito: “2. Con decreto del Ministero dell’ambiente e  della  tutela  del territorio e del mare sono istituite sezioni  speciali  del  Comitato nazionale per ogni singola attivita’ soggetta ad iscrizione all’Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  e  ne vengono fissati composizione  e  competenze.  Il  Comitato  nazionale dell’Albo ha potere deliberante ed e’ composto da  diciannove  membri effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica  o
giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del  Ministro
dell’ambiente   e   della   tutela   del   territorio   e   designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo  economico,  con  funzioni  di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell’economia e delle finanze
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
f) uno dal Ministro dell’interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall’Unione italiana delle Camere di commercio  industria,
artigianato e agricoltura;
i)  otto  dalle   organizzazioni   imprenditoriali   maggiormente
rappresentative delle categorie economiche interessate,  di  cui  due
dalle   organizzazioni   rappresentative   della   categoria    degli
autotrasportatori e due  dalle  organizzazioni  che  rappresentano  i
gestori dei rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative  delle
imprese che effettuano attivita’ di bonifica dei siti e  di  bonifica
di beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo e’ nominato  un
supplente.”;
b) il comma 4 e’ abrogato;
c) i commi da 5 a 19 sono sostituiti dai seguenti:
“5. L’iscrizione all’Albo e’ requisito per lo  svolgimento  delle
attivita’ di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica  dei  siti,
di  bonifica  dei  beni   contenenti   amianto,   di   commercio   ed
intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono
esonerati dall’obbligo di cui al presente comma le organizzazioni  di
cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228,  233,
234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al
decreto  legislativo  25   luglio   2005,   n.   151,   limitatamente
all’attivita’ di intermediazione  e  commercio  senza  detenzione  di
rifiuti  oggetto  previste  nei  citati  articoli.  Per  le   aziende
speciali,i consorzi di comuni e le societa’ di gestione  dei  servizi
pubblici ci  cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.267,
l’iscrizione all’Albo e’ effettuata con  apposita  comunicazione  del
comune  o  del   consorzio   di   comuni   alla   sezione   regionale
territorialmente competente ed e’ valida per i  servizi  di  gestione
dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui
al presente comma, gia’ effettuate alla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  disposizione,  rimangono  efficaci  fino  alla  loro
naturale scadenza.
6.  L’iscrizione  deve  essere  rinnovata  ogni  cinque  anni   e
costituisce titolo per l’esercizio delle attivita’  di  raccolta,  di
trasporto, di commercio e di  intermediazione  dei  rifiuti;  per  le
altre attivita’ l’iscrizione abilita allo svolgimento delle attivita’
medesime.
7. Gli enti e le imprese iscritte all’Albo per  le  attivita’  di
raccolta  e  trasporto  dei   rifiuti   pericolosi   sono   esonerate
dall’obbligo di iscrizione per le attivita’ di raccolta  e  trasporto
dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attivita’ non
comporti variazione  della  classe  per  la  quale  le  imprese  sono
iscritte.
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano
operazioni di raccolta e trasporto  dei  propri  rifiuti,  nonche’  i
produttori iniziali di rifiuti pericolosi che  effettuano  operazioni
di raccolta e trasporto dei propri rifiuti  pericolosi  in  quantita’
non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno,  non  sono
soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che
tali  operazioni  costituiscano  parte   integrante   ed   accessoria
dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Detti soggetti  non  sono  tenuti  alla  prestazione  delle  garanzie
finanziarie e sono iscritti in un’apposita sezione dell’Albo in  base
alla presentazione di una  comunicazione  alla  sezione  regionale  o
provinciale dell’Albo territorialmente  competente  che  rilascia  il
relativo provvedimento entro  i  successivi  trenta  giorni.  Con  la
comunicazione l’interessato attesta sotto la sua responsabilita’,  ai
sensi dell’articolo 21 della legge  n.  241  del  1990:  a)  la  sede
dell’impresa, l’attivita’ o le attivita’ dai quali  sono  prodotti  i
rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;c) gli
estremi identificativi e l’idoneita’ tecnica dei mezzi utilizzati per
il trasporto dei rifiuti,  tenuto  anche  conto  delle  modalita’  di
effettuazione del trasporto medesimo; d)  l’avvenuto  versamento  del
diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai  sensi
dell’articolo 21 del decreto del  Ministro  dell’ambiente  28  aprile
1998, n. 406. L’iscrizione deve  essere  rinnovata  ogni  10  anni  e
l’impresa  e’  tenuta  a  comunicare  ogni   variazione   intervenuta
successivamente all’iscrizione. Le  iscrizioni  di  cui  al  presente
comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli  effetti
della normativa vigente a quella  data,  dovranno  essere  aggiornate
entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione.
9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire sistema  di
controllo  della  tracciabilita’  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all?articolo 188-bis, comma 2, lett. a), procedono,  in  relazione  a
ciascun autoveicolo utilizzato per la raccolta  e  il  trasporto  dei
rifiuti, all’adempimento degli obblighi  stabiliti  dall’articolo  3,
comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell’ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare in data in data 17 dicembre 2009. La
Sezione regionale dell’Albo procede, in sede  di  prima  applicazione
entro due mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, alla sospensione d’ufficio dall’Albo degli  autoveicoli
per i quali non e’ stato adempiuto l’obbligo  di  cui  al  precedente
periodo. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l’obbligo  di
cui sopra sia stato adempiuto, l’autoveicolo  e’  di  diritto  e  con
effetto immediato cancellato dall’Albo.
10.  L’iscrizione  all’Albo  per  le  attivita’  di  raccolta   e
trasporto dei rifiuti pericolosi, per l’attivita’ di  intermediazione
e  di  commercio  dei  rifiuti  senza  detenzione  dei  medesimi,  e’
subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a  favore
dello Stato i cui importi e modalita’ sono stabiliti con uno  o  piu’
decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per  cento  per  le  imprese
registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta
per cento nel  caso  di  imprese  in  possesso  della  certificazione
ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla  data  di
entrata in vigore dei predetti decreti si applicano  la  modalita’  e
gli importi previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente in data 8
ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2  gennaio
1997, come modificato dal decreto del Ministro dell’ambiente in  data
23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  148  del  26
giugno 1999.
11. Le imprese che effettuano le attivita’ di bonifica dei siti e
di bonifica  dei  beni  contenenti  amianto  devono  prestare  idonee
garanzie  finanziarie  a  favore   della   regione   territorialmente
competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto  dei  criteri
generali di cui all’articolo 195, comma 2, lettera g). Tali  garanzie
sono ridotte del cinquanta per cento per  le  imprese  registrate  ai
sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento  nel
caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai  sensi
della norma Uni En Iso 14001.
12. Sono iscritti all’Albo le imprese e gli  operatori  logistici
presso le stazioni  ferroviarie,  gli  interporti,  gli  impianti  di
terminalizzazione, gli scali merci e i porti  ai  quali,  nell’ambito
del trasporto intermodale, sono  affidati  rifiuti  in  attesa  della
presa in carico degli stessi  da  parte  dell’impresa  ferroviaria  o
navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto, nel  caso
di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4
aprile 1977, n. 135, e’ delegato dall’armatore  o  noleggiatore,  che
effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al  sistema  di
controllo  della  tracciabilita’  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all?articolo 188-bis, comma 2, lett.  a).  L’iscrizione  deve  essere
rinnovata ogni cinque anni e  non  e’  subordinata  alla  prestazione
delle garanzie finanziarie.
13. L’iscrizione all’Albo ed i provvedimenti di  sospensione,  di
revoca, di  decadenza  e  di  annullamento  dell’iscrizione,  nonche’
l’accettazione, la revoca e lo svincolo  delle  garanzie  finanziarie
che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla
Sezione  regionale  dell’Albo  della  regione  ove  ha  sede   legale
l’impresa  interessata,  in  base  alla  normativa  vigente  ed  alle
direttive emesse dal Comitato nazionale.
14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell’Albo gli
interessati possono proporre, nel  termine  di  decadenza  di  trenta
giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso  al  Comitato
nazionale dell’Albo
15. Con decreto del Ministro dell’ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito  il  parere
del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della parte quarta del  presente  decreto,  sono
definite le attribuzioni e le modalita’  organizzative  dell’Albo,  i
requisiti  tecnici  e  finanziari  delle  imprese,  i  requisiti  dei
responsabili tecnici delle medesime, i  termini  e  le  modalita’  di
iscrizione, i diritti annuali  d’iscrizione.  Fino  all’adozione  dei
predetto decreto, continuano ad applicarsi, per  quanto  compatibili,
le disposizioni del decreto  del  Ministro  dell’ambiente  28  aprile
1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell’Albo.
Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per l’iscrizione, validi per tutte
le sezioni, al fine di uniformare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa sull’autotrasporto, sul
trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e  per  via  navigabile
interna, in coerenza con la finalita’ di cui alla lettera a);
c) effettiva  copertura  delle  spese  attraverso  i  diritti  di
segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
d) ridefinizione dei diritti annuali d’iscrizione  relativi  alle
imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all’Albo nazionale  gestori
ambientali;
e)  interconnessione  e  interoperabilita’   con   le   pubbliche
amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri;
f)   riformulazione   del   sistema    disciplinare-sanzionatorio
dell’Albo e delle cause di cancellazione dell’iscrizione;
g) definizione  delle  competenze  e  delle  responsabilita’  del
responsabile tecnico.
16. Nelle more dell’emanazione dei decreti  di  cui  al  presente
articolo, continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  disciplinanti
l’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  della  parte  quarta  del
presente decreto, la cui abrogazione e’ differita  al  momento  della
pubblicazione dei suddetti decreti.
17. Agli oneri per il  funzionamento  del  Comitato  nazionale  e
delle Sezioni regionali e provinciali  si  provvede  con  le  entrate
derivanti  dai  diritti  di  segreteria   e   dai   diritti   annuali
d’iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalita’ di
versamento e di utilizzo, che saranno  determinate  con  decreto  del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze.   Fino
all’adozione del citato decreto, si applicano le disposizioni di  cui
al decreto del Ministro dell’ambiente in data  29  dicembre  1993,  e
successive modificazioni, e le disposizioni di  cui  al  decreto  del
Ministro dell’ambiente in data 13  dicembre  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n.  51  del  1°  marzo  1995.  Le  somme  di  cui
all’articolo 7 comma 7, del decreto del Ministro dell’ambiente 29  in
data dicembre  1993  sono  versate  al  Capo  XXXII,  capitolo  2592,
articolo 04,  dell’entrata  del  Bilancio  dello  Stato,  per  essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle  finanze,
al  Capitolo  7082  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
18. I  compensi  da  corrispondere  ai  componenti  del  Comitato
nazionale  dell’Albo  e  delle  Sezioni  regionali   dell’Albo   sono
determinati ai sensi  dell’articolo  7,  comma  5,  del  decreto  del
Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, 406.
19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai  sensi  degli
articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  l’esercizio  di
un’attivita’ privata puo’ essere intrapreso sulla base della denuncia
di inizio dell’attivita’ non si applica alle domande di iscrizione  e
agli atti di competenza dell’Albo.”;
d) i commi da 20 a 28 sono abrogati.
2. Le funzioni del Comitato nazionale e delle  Sezioni  regionali
dell’Albo sono svolte, sino alla scadenza del mandato in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente articolo, rispettivamente  dal
Comitato nazionale integrato da due membri  in  rappresentanza  delle
organizzazioni imprenditoriali e dalle  Sezioni  regionali  dell’Albo
nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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