Si discute della legittimità di un provvedimento regionale (nella fattispecie della Regione Toscana) che ha limitato in particolari aree, dove il paesaggio rurale è inserito nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco, l’uso di fanghi di depurazione in agricoltura nel limite del 3% rispetto al sito. Può una Regione, di fatto, impedire lo svolgimento di detta attività per la tutela dei suoi specifici interessi, oppure una tale limitazione può essere stabilita solo con provvedimento statale?
Il T.A.R., anzitutto, rileva che non può dubitarsi che la disciplina dello spandimento dei fanghi sia da ricondurre alla disciplina dei rifiuti e che quest’ultima sia, a sua volta, da collocare – per giurisprudenza costante della Corte costituzionale (cfr. da ultimo sentenza Corte cost. 24 luglio 2009, n. 249) – nell’ambito della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, 2 co., lett. s), Cost.. Ciò detto, però, nel riconoscere piena legittimità al provvedimento della Regione Toscana, aggiunge che anche nel settore dei rifiuti, accanto ad interessi inerenti in via primaria alla tutela dell’ambiente, possono venire in rilievo interessi sottostanti ad altre materie, per cui la competenza statale non esclude la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire, ovviamente nel rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato per il raggiungimento di fini di propria competenza, ulteriori ed altri rispetto alla tutela dell’ambiente in senso stretto (come stabilire distanze minime degli impianti dai centri abitati o per preservare determinate aree). Tar Toscana sentenza del 20.04.2015
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