L’autorizzazione al recupero dei rifiuti può essere rilasciata a posteriori e con efficacia sanante dell’abuso formale?

Se è vero, infatti, che l’art. 216 del T.U. Ambiente prevede che “l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente”, è, anche vero che tale norma volta a disciplinare un procedimento fisiologico, non può contemplare ipotesi eccezionali in cui ricorra una particolare ed imprevista urgenza non imputabile a comportamenti del privato.

Fermo restando l’obbligo della comunicazione preventiva all’amministrazione provinciale nelle ipotesi in cui l’operatore è stato ammesso al regime semplificato ed il decorso del termine di 90 giorni per consentire a quest’ultima la verifica dell’ammissibilità dell’intervento, deve ritenersi in via eccezionale la derogabilità dell’iter procedimentale ove ricorrano circostanze di forza maggiore e l’operatore sia stato autorizzato al recupero della categoria dei rifiuti di fatto recuperati (nel caso di specie si trattava di sabbie di scarto utilizzate, senza previa autorizzazione edilizia ed ambientale, per l’ampliamento di un piazzale, in passato realizzato con autorizzazione al recupero, posto in essere per evitare smottamenti dovuti alle precipitazioni piovose).

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Modifiche alla disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) nel D.Lgs n°46 del 4 marzo 2014

Il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46, entrato in vigore il giorno 11/04/2014, ha recepito la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).

In sostanza il nuovo decreto ha quasi completamente riscritto la disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale contenuta oggi nel D.Lgs 152 del 2006 e s.m..

La nuova disciplina non costituisce solo un aggiornamento di quella previgente ma reca delle novità assolute. A cominciare dalle definizioni alle quali vengono aggiunte le nozioni di “documento di riferimento sulle BAT” (BREF), “conclusioni sulle BAT”, “livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili” (BAT-AEL), “relazione di riferimento”, “ispezione ambientale”, e la stessa nozione di A.I.A. è stata oggetto di modifica.

Anche il campo di applicazione della norma è mutato, con l’inserimento di nuove attività, prima non previste e dunque con l’obbligo di nuove aziende di sottoporsi alla disciplina dell’AIA.

Sono state inoltre riscritte od oggetto di importanti modifiche: l’individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili, la domanda di autorizzazione integrata ambientale (in particolare nuova è la disciplina della Conferenza dei Servizi per l’A.I.A.), la disciplina dei valori limite di emissione per le sostanze inquinanti, la protezione del suolo e delle acque sotterranee, l’individuazione del punto di misurazione dei valori limite di emissione delle sostanze inquinanti, le condizioni per l’autorizzazione, le migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale, la disciplina del rinnovo e riesame dell’A.I.A., del rispetto delle

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Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Circolare del Ministro Orlando sull’Autorizzazione Unica Ambientale

Il ministro dell’Ambiente Andrea Orlando ha siglato oggi la Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n.59.

Un documento che chiarisce se il DPR si applica solo alle piccole e medie imprese non soggette ad A.I.A, ovvero a tutti gli impianti non soggetti ad A.I.A., quindi a prescindere dai requisiti dimensionali del gestore.

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