Criteri per determinare quando i rottami vetrosi cessano di essere considerati rifiuti

Commissione europea
Regolamento 10 dicembre 2012, n. 1179
Regolamento Commissione Ue 1179/2012/Ue

(Guue 11 dicembre 2012, n. L 337)

Esso si applica a decorrere dall’11 giugno 2013.

Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio

La Commissione europea, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Dalla valutazione di svariati flussi di rifiuti emerge che i mercati del riciclaggio dei rottami di vetro trarrebbero benefici dall’introduzione di criteri specifici intesi a determinare quando i rottami di vetro ottenuti dai

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RIFIUTI PERICOLOSI IN ADR, LA CARATTERISTICA DI PERICOLO H14

Dal 25 Marzo 2012, i rifiuti pericolosi che presentano la caratteristica di pericolo H14, dovranno obbligatoriamente seguire le procedure imposta dall’ADR (Accordo sul trasporto di merci pericolose).

Innanzitutto vediamo cosa dice a riguardo dei rifiuti pericolosi il Testo Unico Ambientale. L’art. 183 comma 1, lett b):

Un rifiuto deve essere considerato pericoloso quando presenti una o più delle caratteristiche di pericolosità indicante nell’Allegato I alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, il quale individua le classi di pericolosità H1 esplosivo a H14 ecotossico.
L’introduzione del D.Lgs. 205/2010, ed in particolare l’articolo 39 comma 5 ha sostituito gli allegati D e I della parte IV del D.Lgs. 152/2006, e di conseguenza , a far data dal 25 Dicembre 2010, ossia dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010, è divenuta obbligatoria la valutazione della ecotossicità nella classificazione dei rifiuti.

Gli operatori del settore ben sanno che molto spesso in via del tutto precauzionale, si attribuiva ai rifiuti pericolosi anche la caratteristica di pericolo H14, e quindi si

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H 14 e TESTO COORDIATO DEL DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2012 , n. 2

Testo del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 20 del 25 gennaio 2012), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 28 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.». (12A03488) GU n. 71 del 24-3-2012
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )).
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del

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RIFIUTI: H14 e ADR

Esiste nella normativa italiana una dicotomia sulla pericolosità dei rifiuti.

Da una parte, l’allegato D al D.Lgs.205/2010 riporta l’elenco dei codici CER (già presente nel D.Lgs.152/06), i quali identificano i rifiuti sulla base del loro processo di produzione, e li distingue in Pericolosi e Non Pericolosi (I  rifiuti  contrassegnati  nell’elenco  con  un  asterisco  “*”  sono  rifiuti  pericolosi  ai  sensi  della direttiva 2008/98/CE)

Dall’altra, l’allegato I allo stesso decreto definisce come applicare le caratteristiche di pericolo (le “H”) ai rifiuti, secondo criteri definiti.

Dunque: l’all. D dice “il rifiuto è Pericoloso se c’è l’*”; l’all.I dice “il rifiuto è Pericoloso se è applicabile un’H”.

Sappiamo che non sempre ad un pericoloso per l’allegato D si riesce ad applicare una H di pericolo secondo quanto definito dall’all.I.

Fino a prima della Legge 28, del 24/03/2012, l’H14 non aveva specifiche di concentrazione, ed era assegnato “in via cautelativa”, soprattutto quando

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